LO SAI CHE DAL 21 MARZO 2011 IN CASO DI CONTROVERSIE CON LA TUA BANCA NON PUOI PIU' RIVOLGERTI AL GIUDICE MA DEVI RIVOLGERTI AD UN ORGANO DI MEDIAZIONE CHE DEVI ANCHE PAGARE SE LA MEDIAZIONE NON VA A BUON FINE?E SE LA BANCA TI HA ADDEBITATO DEI COSTI AGGIUNTIVI CHE FAI ALLORA?SE LA MEDIAZIONE E' ANDATA MALE DOPO AVER PAGATO PURE IL MALTOLTO DEVI ASPETTARE 6 MESI PAGARE NUOVAMENTE LE SPESE!!RISULTATO:PER AVERE GIUSTIZIA DEVI AFFRONTARE IL DOPPIO DEI COSTI!!
Quest'oggi sono qui per parlarvi dell'ennesima legge anti costituzionale che andrà a favorire i poteri forti(in particolare il settore bancario ovviamente)a discapito di te povero cittadino che cerchi giustizia.Il decreto a cui faccio è riferimento è questo:
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009).Segnatevelo e fate le opportune verifiche del caso.Andiamo ora a vedere nello specifico che cos'è questo decreto e cosa comporta.Le sue conseguenza premetto subito saranno devastanti.E non sto esagerando.Leggete e lo capirete.L'articolo che segue è ad opera dell'avvocato blogger Thelawyer Oftrading.
UNO DEI PASSI FONDAMENTALI DELLO STATO ITALIANO VERSO UNO STATO ANTIDEMOCRATICO
Dal 21 marzo 2011 al cittadino è VIETATO rivolgersi al Giudice terzo e imparziale unico organismo in grado di garantire giustizia al cittadino, in quanto la mediazione a PAGAMENTO è divenuta "OBBLIGATORIA" nei casi di una controversia in materia di: diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
◦divisione
◦successioni ereditarie
◦patti di famiglia
◦locazione
◦comodato
◦affitto di aziende
◦risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
◦contratti assicurativi, bancari e finanziari
L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.
ECCO I COSTI PER IL CONSUMATORE AFFINCHE' POSSA ACCEDERE ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA. SE LA MEDIAZIONE NON ANDRA' A BUON FINE POTRA' FINALMENTE RIVOLGERSI "DEMOCRATICAMENTE" AL GIUDICE SOPPORTANDO ANCORA SPESE DELLA STESSA PORTATA.
QUESTE SISTEMA HA CONSENTITO SOSTANZIALMENTE DI ELIMINARE I PICCOLI CONTENZIOSI PER MANCANZA DI DENARO E DI PAZIENZA A DANNO DEI PICCOLI CONSUMATORI E NEL CASO DI BANCHE E INTERMEDIARI A VANTAGGIO DI QUESTI ULTIMI
Spese della mediazione
Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40, e pagare le spese di mediazione.
L’importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall’articolo 16, comma 4.
Tabella A relativa al rapporto Valore della lite - Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000: € 65;
da €1.001 a € 5.000: €130;
da € 5.001 a € 10.000: € 240;
da € 10.001 a € 25.000: € 360;
da € 25.001 a € 50.000: € 600;
da € 50.001 a € 250.000: € 1.000;
da € 250.001 a € 500.000: € 2.000;
da € 500.001 a € 2.500.000: € 3.800;
da € 2.500.001 a € 5.000.000: € 5.200;
oltre € 5.000.000: € 9.200.
Scritto per noi di Free-Italy.info da Thelawyer Oftrading.
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