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  • ARTICOLO 18,ECCO COME CAMBIEREBBE:COSA SUCCEDE SE IL GOVERNO APPROVA IL TESTO PRESENTATO AI SINDACATI?

    venerdì 23 marzo 2012

    Ecco cosa succederebbe se il testo del governo venisse trasformato in legge. Mancato reintegro in caso di licenziamento per motivi economici e tutto in mano al giudice per quelli disciplinari. Punto per punto come funziona oggi e come funzionerebbe domani


    Come cambierebbe l'articolo 18 nel caso in cui la bozza che il governo ha presentato alle parti sociali venisse trasformata in legge così com'è? Che esiti avrebbe effettivamente sulla vita dei lavoratori italiani? E' questa la domanda alla quale negli ultimi giorni stanno cercando di dare una risposta illustri giuslavoristi, sindacalisti, politici di primo piano e semplici stipendiati.

    Per fare chiarezza, innanzitutto va detto che nulla cambierebbe per i lavoratori di aziende con meno di 15 dipendenti. L'articolo 18 per loro non vale adesso, e non varrebbe neanche nel caso di approvazione del nuovo testo.

    La normativa proposta dal governo, in realtà, non comporta nenahce nessuna modifica sui licenziamenti discriminatori, mentre cambierebbe in maniera radicale le norme suii licenziamenti economici e su quelli disciplinari. Quelli economici, infatti, non prevedrebbero in nessun caso la possibilità di reintegro, ma sarebbero invece risolti da una procedura di conciliazione e da un eventuale indennizzo economico. Quelli disciplinari, viceversa, sarebbero valutati da un giudice, che deciderebbe se applicare il ricollocamento in azienda o il risarcimento.

    Ma vediamo punto per punto, licenziamento per licenziamento, cosa cambierebbe.

    Licenziamento individuale per motivi discriminatori
    Attualmente, se il giudice non riconosce la discriminazione, l'allontanamento dall'azienda resta legittimo. Il lavoratore licenziato, in realtà, può impugnare il licenziamento e deve dimostrare davanti a un giudice che è stato discriminatorio. Nel caso in cui il giudice reputa legittimo il ricorso, annulla il licenziamento e reintegra il lavoratore. Se dovesse essere approvato il nuovo Articolo 18 voluto dal governo non cambierebbe assolutamente nulla.


    Licenziamento per motivi economici
    Attualmente, il licenziamento individuale per motivi economici riconosciuti validi, è già previsto e non dà diritto né al reintegro né al risarcimento. Ma se il giudice ritiene non legittimo il motivo economico addotto dall’azienda, può decidere il reintegro del lavoratore. Sarà il dipendente, nel caso, a scegliere in alternativa l’indennizzo.

    Nel caso del nuovo articolo 18, se il giudice dovesse ritenere non valido il motivo economico addotto dall’azienda, potrebbe decidere solo per l’indennizzo economico, che sarà tra le 15 e le 27 mensilità in base alle dimensioni dell’azienda, dell’anzianità del lavoratore e del comportamento delle parti. Non il reintegro. Il giudice, in sostanza non dovrà valutare il tipo di licenziamento, ma se dovesse valutare l’inesistenza dei motivi economici, scatterà automaticamente l’indennizzo tra le 15 e le 27 mensilità. E' questo il punto maggiormente controverso, quello su cui si discute in maniera più accesa.

    Licenziamento per motivi disciplinari
    Attualmente, il giudice valuta se il motivo economico è addotto per mascherare un licenziamento disciplinare o discriminatorio. Se il giudice riconosce validi motivi disciplinari, non scatta né il reintegro né l’indennizzo. Invece, come per i licenziamenti per motivi economici, il giudice che ritiene non valido il motivo disciplinare presentato dall’azienda, può decidere il reintegro del lavoratore. Sarà il dipendente, nel caso, a scegliere in alternativa l’indennizzo.

    Nel caso del nuovo articolo 18, il giudice avrà di fronte due possibilità. Se il fatto attribuito al lavoratore non è stato commesso o se non è previsto dal contratto, deciderà per il reintegro, in aggiunta al pagamento della retribuzione per tutto il periodo tra il licenziamento e il reintegro stesso. In ogni altra ipotesi, invece, ci sarà l’indennizzo, che sarà sempre il giudice a stabilire tra le 15 e le 27 mensilità.

    Riferimenti normativi:
    Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), articoli 2118 e seguenti del Codice civile, legge 604/66, legge 108/90.
    Per i licenziamenti collettivi: legge 223 del 1991, legge n.151 del 1977.


    http://www.rassegna.it/articoli/2012/03/22/85234/come-cambia-larticolo-18-scheda

     
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