Equitalia, il giudice conferma: nulle le notifiche delle cartelle esattoriali inviate per posta
La giurisprudenza conferma: le notifiche delle cartelle esattoriali inviate da Equitalia via posta raccomandata non sono valide; nulli anche gli effetti del mancato pagamento.
Equitalia: nulle le cartelle esattoriali inviate tramite posta raccomandata. Dunque i contribuenti non devono pagare le notifiche ricevute via posta. Il caso è tornato alla ribalta in seguito ad una nuova sentenza del giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
Ancora una volta la giurisprudenza conferma: per essere valida la notifica della cartella esattoriale deve essere consegnata con l’ausilio dei soggetti individuati dalla legge, ovvero gli Ufficiali della riscossione, gli Agenti della Polizia Municipale, i Messi Comunali e gli altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
L’Ente incaricato per la riscossione, prima di procedere con l’iscrizione dell’ipoteca, deve produrre in giudizio sia gli atti a cui si è fatto riferimento, ovvero le cartelle esattoriali, sia le relate di notifica. Queste ultime da sole non sono sufficienti perché dimostrano sì la ricezione dell’atto ma non ne provano il contenuto.
Così come il giudice tributario ha dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria nel caso in cui Equitalia non possa dimostrare di aver recapitato correttamente tutte le cartelle esattoriali per cui procede, allo stesso modo ha annullato anche le conseguenze derivate da un mancato pagamento. (Fonte)
EQUITALIA,NOTIFICHE NULLE VIA POSTA RACCOMANDATA:LA GIURISPRUDENZA
Ora che ne entrate in possesso,cari cittadini potete divulgarle al vostro avvocato che studiandosi le carte potrà fare i giusti ricorsi!Non mi dilungo di più,vado alla fonti direttamente.Eccole qua:
- Commissione Tributaria Provinciale di Milano (PDF Sent. CTP di Milano n.75/26/11)
- Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10
- Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09
- Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10
Fanno ancora parlare le rivoluzionarie sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e di quella Regionale di Milano [1] che hanno dichiarato nulle tutte le cartelle di pagamento e le iscrizioni di ipoteca effettuate da Equitalia, a causa di un banale difetto [2] di notifica.
In ragione della notevole compressione che tali atti determinano sui diritti dei cittadini, i giudici hanno ritenuto [3] che tanto le cartelle di pagamento quanto gli avvisi di iscrizione di ipoteca devono essere notificati a mezzo di “ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati” e non, come avviene oggi, con semplici raccomandate a.r. inviate direttamente dall’agente di riscossione (Equitalia).
Anche nell’ipotesi in cui la notifica non avvenga nelle mani del contribuente, ma con raccomandata a.r., quest’ultima deve essere comunque spedita dai predetti ufficiali della riscossione.
In altre parole, oggi il cittadino riceve le cartelle di pagamento e gli avvisi di ipoteca con le classiche “buste bianche”, che sono quelle stampate da Equitalia e poi da quest’ultima spedite attraverso la consegna a Poste Italiane.
Invece, stando alle predette interpretazioni giurisprudenziali, le notifiche dovrebbero essere fatte attraverso:
1) gli Ufficiali della riscossione;
2) gli Agenti della Polizia Municipale;
3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
Equitalia dovrebbe consegnare la cartella o l’avviso di ipoteca a uno degli ufficiali della riscossione. Questi dovrebbe poi notificarla direttamente nelle mani al destinatario o consegnarla all’ufficio postale che a sua volta la porta al contribuente.
Insomma, nel procedimento di notifica che oggi adotta Equitalia mancherebbe un passaggio e tale difetto renderebbe inesistente qualsiasi notifica, viziando tutto il procedimento di pignoramento che ne è eventualmente conseguito.
Fermo restando che nel nostro ordinamento non vige il principio del “precedente vincolante”, è bene informare che, il 26.05.2010, la Corte di Cassazione è intervenuta, su un caso simile, affermando il principio opposto.
[1] CTP Lecce sent. n. 436/02/10; così anche CTR Milano sent. n. 61/22/10.
[2] Più tecnicamente, la sentenza parla di “inesistenza”.
[3] In conformità con l’art. 26 del DPR 602/1973.
“La Legge per Tutti” pubblica di seguito la sentenza in commento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE
riunita con l’intervento dei Signori:
P.D. Presidente
C.V. Relatore
T.R. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n° 709/08 depositato il 10/03/2008
- avverso ISCR. IPOT n° 52757 IVA+IRPEF+IRAP 1999 contro CONCESSIONARIO
EQUITALIA LECCE S.P.A.
proposto dal ricorrente:
difeso da:
XXXX
XXXX
altre parti coinvolte:
CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.
VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE
difeso da:
- avverso ISCR. IPOT n. XXXX
IVA+IRPEF+IRAP 2000 contro
CONCESSIONARIO EQUITALIA
LECCE S.P.A.
FATTO
Con ricorso notificato all’Agente della riscossione Equitalia Lecce S.p.A. a mezzo del servizio postale in data 07/03/2008 e depositato il 10/03/2008 presso la segreteria della C.T.P. di Lecce, DSR, rappresentato e difeso dall’Avv. XXX, impugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca su immobili, ex art. 77 D.P.R. 602/73, in relazione alle somme iscritte a ruolo pari ad € 32.991,88.
Con detto gravame il difensore del contribuente eccepiva:
1) Nullità dell’atto per inesistenza della notifica perché non avvenuta nei modi di legge;
2) Illegittimità dell’iscrizione di ipoteca per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché di buona fede e certezza del diritto, sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione ed attuati dagli artt. 7 e 10 della L. 212/2000, e per avere il contribuente provveduto a pagare buona parte del carico a ruolo;
3) Illegittimità costituzionale dell’art. 77 D.P.R. 602/73 in relazione agli arti. 3, 97, 24 e 53 della Costituzione.
In data 27 giugno 2008 l’Agente della riscossione Equitalia Lecce S.p.A. si costituiva in giudizio contestando le eccezioni sollevate dalla difesa del contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso ritenendolo infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il ricorrente evidenzia la rilevanza della notifica del provvedimento 3 iscrizione di ipoteca ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, ai sensi e per gli effetti elell’art. 21 del D.Lgs. 546/92. Sulla questione osserva che nel modificare l’art. 19 D.Lgs. 546/92 il
legislatore abbia trascurato di disciplinare le modalità di notifica di detta misura cautelare.
Pertanto, in assenza di una specifica previsione sul punto ritiene corretto fare riferimento all’art. 26 D.P.R. 602/73, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, a mente del quale la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente abilitato, il quale può avvalersi del servizio postale.
Quindi la difesa giunge alla conclusione di ritenere illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.
Sul punto Equitalia Lecce S.p.A. rivendica la legittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca effettuata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale senza che ciò importi violazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/73.
Tale posizione viene sostenuta ricorrendo al secondo periodo del primo comma dell’art. 26 del citato D.P.R., laddove si legge :”La notifica può esse eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
L’interpretazione assunta da Equitalia Lecce S.p.A. non convince il Collegio in quanto la locuzione su citata viene letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita. La stessa nono è altro che la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 citato tenendo come riferimento il punto principale dell’articolato laddove specifica che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri
soggetti abilitati” e la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’Agente
della riscossione.
Il tema della notifica di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio.
Con l’art. 14 della L. 890/82 il legislatore ha riservato la possibilità di eseguire “la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”. Detta previsione è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.
Pertanto la notifica dell’atto impugnato deve considerarsi giuridicamente inesistente. L’accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe e rende superfluo l’esame delle restanti censure sollevate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’iscrizione di ipoteca. Liquida per spese di giudizio la somma di € 2.204,00, di cui € 87,00 per spese vive, € 617,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Lecce, 23/10/2009
L’Estensore Il Presidente. (fonte)
Ed eccovi adesso il commento dell'Avvocato Mances alla sentenza:
L’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, da parte del concessionario della riscossione, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica.DENUNCIATA EQUITALIA: "TUTTE LE CARTELLE SONO NULLE,NOTIFICATE ILLEGITTIMAMENTE"
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.75/26/11; liberamente visibile qui nella Sezione Documenti), secondo la quale il concessionario e l’ente impositore “si riferiscono alla definitività di un atto prodromico (la cartella di pagamento) assunto divenuto definitivo senza produrlo e comprovarne la definitività nei riguardi del ricorrente”.In pratica, i giudici evidenziano l’onere del concessionario di produrre in giudizio sia gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria (ossia le cartelle esattoriali) e sia le relative relate di notifica.Solo in questo modo il concessionario può contrastare l’eccezione del contribuente che eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle. Il più delle volte, invece, il concessionario si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta) senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti. Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto dall’altra non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso. Ciò è stato specificato a chiare lettere da numerose pronunce, tra cui è bene citare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10, quella della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09 ed infine quella del Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10 (tutte visibili su http://www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).In particolare, quest’ultima sentenza chiarisce espressamente che “l’Ente incaricato per la riscossione, ha sempre l’obbligo di produrre l’atto a cui si è fatto riferimento (nella specie la cartella esattoriale)” ed ancora, in riferimento alla contestazione del contribuente, specifica che “E’ come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha l’obbligo di esibire il titolo”.Il Giudice di Pace, infine, in riferimento alla mancata esibizione della cartella, chiarisce ancora che “Tanto meno va considerata prova a tutti gli effetti la copia della cartolina di avvenuta notifica della cartella esattoriale, senza la produzione della cartella medesima…”.Ci si augura, dunque, che tutta la giurisprudenza si orienti in tal senso, in modo da assicurare la massima garanzia di tutela al cittadino/contribuente, il quale, prima di essere soggetto ad azione esecutiva, ha il diritto di essere informato esaustivamente dei debiti tributari dovuti.
Avv. Matteo Sances
Dignità sociale e Cra denunciano Equitalia: “Cartelle nulle”
Esposto del movimento guidato da Calvani contro la società di riscossione. Nel mirino le irregolarità legate ai messi delle società che gestiscono le notifiche
Il movimento Dignità sociale e i Cra tornano all'assalto di Equitalia. E lo fanno addirittura presentando una denuncia nei confronti della società di riscossione dei tributi presso la Procura generale di Roma, le procure laziali, la Guardia di finanza e la Corte dei Conti.
"La gran parte delle cartelle inviate da Equitalia sono nulle" tuona ancora una volta Danilo Calvani. In un incontro pubblico tenuto stamani a Latina il presidente dei Cra e segretario nazionale di Dignità sociale ha illustrato i contenuti della loro istanza.
"Le procedure di Equitalia - afferma l'avvocato Alessandro Saieva, che segue i Cra nelle loro battaglie legali - non rispettano il diritto comunitario. Sono infatti impugnabili, poiché nulle, le cartelle notificate dai messi non abilitati". Questi ultimi sono i dipendenti della società - la Tnt - a cui Equitalia si affida per la notifica di buona parte delle cartelle esattoriali: i messi, assunti con contratto a progetto, non avrebbero quindi conseguito l'abilitazione prevista in questi casi dopo aver seguito i relativi corsi. Per tale motivo la segnalazione di Dignità sociale alla Procura è di "una presunta evasione fiscale, lavoro nero e elusione contributiva" riconducibile all'attività di Equitalia.
"Le leggi sono giuste e le tasse vanno pagate - aggiunge Saieva - ma vorremmo che il senso di giustizia guidasse anche chi ce lo richiede. Come cittadini chiediamo perciò l'assoggettamento di Equitalia a quelle stesse leggi che noi stesso siamo sottoposti". "Parte ora la nostra reazione civica - chiosa Calvani - nessuno ci difenderà se non ci organizzeremo noi autonomamente". (fonte)
Nonostante molti continuino a non crederci e dirci che non sia vero,continueremo a portarvi le carte fino a quando questa storia non sarà risolta e gli italiani abbiano giustizia. Giusto punire chi sbaglia,gravissimo perseguitarlo.
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