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  • Cartelle pazze, Equitalia risarcisce il contribuente se insiste con il fermo amministrativo

    martedì 26 giugno 2012



    di Dario Ferrara www.cassazione.net
    Cartelle pazze, Equitalia risarcisce il contribuente se insiste con il fermo amministrativo «Deprecabile» la condotta del concessionario che reitera il provvedimento invece che annullarlo
    «Deprecabile e contrario a buona fede». Così è secondo il magistrato il comportamento del concessionario della riscossione che reitera il provvedimento di fermo amministrativo nonostante il giudice di pace abbia già annullato le corrispondenti cartelle di pagamento formate dal Comune e il contribuente lo abbia già reso noto a Equitalia con una comunicazione che emerge dagli atti. Risultato: l'opposizione del contribuente deve essere accolta e il concessionario va condannato al risarcimento del danno perché il cittadino è stato costretto ad adire il giudice per ottenere la tutela dei propri diritti. È quanto emerge dalla sentenza 10162/12, pubblicata dalla quinta sezione civile del giudice di pace di Roma.
    Lite temeraria
    È in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione la condotta di Equitalia Gerit che dopo l'annullamento delle cartelle di pagamento a carico del contribuente, deciso in altra causa dal magistrato onorario, non provvede ad annullare il preavviso di fermo ma reitera il provvedimento amministrativo, stavolta fondandolo su atti ormai inesistenti. Vittoria totale per il contribuente difeso dall'avvocato Federica Parboni, che ottiene l'annullamento dell'atto e soprattutto il risarcimento di 2 mila euro. L'impugnazione proposta dal cittadino finito nel mirino di Equitalia va qualificata come opposizione all'esecuzione: l'azione ex articolo 615 Cpc, infatti, risulta ammissibile per far valere fatti estintivi successivi alla formazione del titolo, quale l'intervenuta carenza del titolo esecutivo per procedere, come accade nel caso di specie in cui le cartelle di pagamento, emesse dal Comune di Roma, risultano annullate dal giudice di pace, perché trattasi evidentemente di "cartelle pazze". Inutile per il concessionario delle imposte contestare la competenza funzionale del gdp: deve risarcire perché ha riproposto il fermo di cui già conosceva l'illegittimità. Non resta che pagare le spese di giudizio.

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