VE L'AVEVAMO GIA' ANNUNCIATO MESI FA: TUTTE LE CARTELLE DI EQUITALIA SONO NULLE PERCHE' NOTIFICATE ILLIGITTAMENTE.NELL'ARTICOLO IL VIDEO DENUNCIA DI DIGNITA' SOCIALE E DELL'AVV. SAIEVA E I VERBALI DELLA DENUNCIA. MARTIRI DI EQUITALIA NON SIETE SOLI!
Danilo Calvani, segretario di C.R.A. e Dignità Sociale, e l'Avv. Alessandro Saieva illustrano la denuncia presentata contro Equitalia.
Dignità sociale e Cra denunciano Equitalia: “Tutte le cartelle sono nulle”
Esposto del movimento guidato da Calvani contro la società di riscossione. Nel mirino le irregolarità legate ai messi delle società che gestiscono le notifiche
Il movimento Dignità sociale e i Cra tornano all'assalto di Equitalia. E lo fanno addirittura presentando una denuncia nei confronti della società di riscossione dei tributi presso la Procura generale di Roma, le procure laziali, la Guardia di finanza e la Corte dei Conti.
"La gran parte delle cartelle inviate da Equitalia sono nulle" tuona ancora una volta Danilo Calvani. In un incontro pubblico tenuto stamani a Latina il presidente dei Cra e segretario nazionale di Dignità sociale ha illustrato i contenuti della loro istanza.
"Le procedure di Equitalia - afferma l'avvocato Alessandro Saieva, che segue i Cra nelle loro battaglie legali - non rispettano il diritto comunitario. Sono infatti impugnabili, poiché nulle, le cartelle notificate dai messi non abilitati". Questi ultimi sono i dipendenti della società - la Tnt - a cui Equitalia si affida per la notifica di buona parte delle cartelle esattoriali: i messi, assunti con contratto a progetto, non avrebbero quindi conseguito l'abilitazione prevista in questi casi dopo aver seguito i relativi corsi. Per tale motivo la segnalazione di Dignità sociale alla Procura è di "una presunta evasione fiscale, lavoro nero e elusione contributiva" riconducibile all'attività di Equitalia.
"Le leggi sono giuste e le tasse vanno pagate - aggiunge Saieva - ma vorremmo che il senso di giustizia guidasse anche chi ce lo richiede. Come cittadini chiediamo perciò l'assoggettamento di Equitalia a quelle stesse leggi che noi stesso siamo sottoposti". "Parte ora la nostra reazione civica - chiosa Calvani - nessuno ci difenderà se non ci organizzeremo noi autonomamente".
fonte
Di seguito il verbale della denuncia presentata dai C.R.A. (Comitati Riuniti Agricoltori) e Dignità Sociale contro Equitalia.
Vedi anche l'articolo con breve intervista video a Danilo Calvani: Dignità sociale e Cra denunciano Equitalia: “Tutte le cartelle sono nulle”
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EQUITALIA,GIUDICE DICHIARA NULLE TUTTE LE MULTE VIA RACCOMANDATA.TUTTE NULLE LE NOTIFICHE ESEGUITE DA EQUITALIA.
di Free-Italy.info
Iniziare la giornata con una notizia così penso sia il sogno di ogni cittadino vessato da Equitalia.Non è fortunatamente il nostro caso,ma personalmente mi metto nei panni di chi,e sono ahimè tanti,si trovano in quella brutta situazione.Andiamo al punto veloce veloce.Non dovete pagare assolutamente le multe che Equitalia vi ha inviato via raccomandata perchè un giudice le ha dichiarate nulle.Mi pare giusto che almeno la notifica la debbano fare di persona,giusto per rendersi conto del male che stanno facendo o che stanno per fare..Ora di conseguenza le multe non le dovete pagare..Già magari neanche avevate i soldi per farlo,ma non è questo il punto.Perchè molti cittadini vessati da Equitalia,come quel povero malato di Alzheimer di 63 anni,hanno perso casa e dignità per queste multe via raccomandata non pagate.E allora mi aspetto giustizia.Perchè se nulla era la notifica,nulle sono anche le conseguenze derivate da un mancato pagamento.E' logica spiccia,ma sere quanto basta a capire l'importanza della sentenza che tu cittadino vessato da Equitalia devi usare per bloccare quest'infame strozzinaggio di stato.Almeno fino a quando non si riuscirà attraverso un referendum ad abolire Equitalia.Cosa che accadrà grazie alla raccolta firme promossa dal Senatore Pedica dell'Idv e sponsorizzata anche da un gruppo Facebook a cui vi invito per un'ampia diffusione dell'iniziativa.
Come procedere quindi?
Bisogna impugnare l'atto davanti al giudice di pace o al tribunale amministrativo come hanno già fatto in tanti ottenendo appunta la nullità della cartella esattoriale: "E’ come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha l’obbligo di esibire il titolo”"
LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO E IL COMMENTO DELL'AVVOCATO MATTEO SANCES
Sentenza rivoluzionaria.Una vera arma a doppio taglio che verrà sfruttata in tutte le sedi dalle associazioni dei consumatori.E' per questo che va un sentito grazie all'avvocato Matteo Sances che si è prodigato a ricercare la sentenza e divulgare le fonti,nonchè alla Redazione di Pensare Liberi News da cui ho appreso la notizia..Attenzione fonti..Infatti,cosa ancor più sconcertante,in realtà sono più di una perchè varie sono le sentenze,vecchie di qualche mese,uno o due anni!!!
Ora che ne entrate in possesso,cari cittadini potete divulgarle al vostro avvocato che studiandosi le carte potrà fare i giusti ricorsi!Non mi dilungo di più,vado alla fonti direttamente.Eccole qua:
- Commissione Tributaria Provinciale di Milano (PDF Sent. CTP di Milano n.75/26/11)
- Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10
- Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09
- Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10
L’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, da parte del concessionario della riscossione, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica.Proprio in merito a questi temi, si segnala anche un articolo apparso sul quotidiano “Il Giornale”,il 6 ottobre 2010, con breve commento ad opera sempre dell'Avv. Matteo Sances visibile qui.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.75/26/11; liberamente visibile qui nella Sezione Documenti), secondo la quale il concessionario e l’ente impositore “si riferiscono alla definitività di un atto prodromico (la cartella di pagamento) assunto divenuto definitivo senza produrlo e comprovarne la definitività nei riguardi del ricorrente”.In pratica, i giudici evidenziano l’onere del concessionario di produrre in giudizio sia gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria (ossia le cartelle esattoriali) e sia le relative relate di notifica.Solo in questo modo il concessionario può contrastare l’eccezione del contribuente che eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle. Il più delle volte, invece, il concessionario si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta) senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti. Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto dall’altra non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso. Ciò è stato specificato a chiare lettere da numerose pronunce, tra cui è bene citare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10, quella della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09 ed infine quella del Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10 (tutte visibili su http://www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).In particolare, quest’ultima sentenza chiarisce espressamente che “l’Ente incaricato per la riscossione, ha sempre l’obbligo di produrre l’atto a cui si è fatto riferimento (nella specie la cartella esattoriale)” ed ancora, in riferimento alla contestazione del contribuente, specifica che “E’ come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha l’obbligo di esibire il titolo”.Il Giudice di Pace, infine, in riferimento alla mancata esibizione della cartella, chiarisce ancora che “Tanto meno va considerata prova a tutti gli effetti la copia della cartolina di avvenuta notifica della cartella esattoriale, senza la produzione della cartella medesima…”.Ci si augura, dunque, che tutta la giurisprudenza si orienti in tal senso, in modo da assicurare la massima garanzia di tutela al cittadino/contribuente, il quale, prima di essere soggetto ad azione esecutiva, ha il diritto di essere informato esaustivamente dei debiti tributari dovuti.
Avv. Matteo Sances
Con l'augurio che questa notizia possa essere ai nostri lettori di aiuto chiediamo la massima divulgazione e pubblicazione sui vostri profili Facebook,nei gruppi e nelle pagine.Aiutiamo chi è nei guai con Equitalia!Aiutiamoli facendogli conoscere questa notizia!Vi ricordo che quasi tutte le notifiche sono via raccomandata,quindi quasi tutte sono nulle!!Massima divulgazione cari lettori di free-italy.info!
Redazione Free-Italy.info