Razionalizzazione della spesa sanitaria, disposizioni in materia di spesa sanitaria (articolo 17, commi da 1 a 3). Incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente, dello 0,5% del livello vigente del 2012 e dell'1,4% del livello 2013. Conseguimento degli obiettivi tramite: un'intesa Stato-Regioni, da stipularsi entro il 30 aprile 2012; o, in caso di mancato accordo, l'applicazione delle seguenti disposizioni: dal 1° luglio 2012, l'Osservatorio dei contratti pubblici fornisce alle Regioni i prezzi di riferimento dei beni, compresi dispositivi medici e farmaci, prestazioni e servizi, sanitari e non sanitari, individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, tra quelli di maggiore impatto, in termini di costo, per il Ssn.
Le Regioni intervengono, a loro volta, sulla spesa per le prestazioni sanitarie erogate da enti privati accreditati; dal 2013, le aziende farmaceutiche saranno tenute a versare direttamente alle regioni una quota, non superiore al 35% dell'eventuale sforamento del tetto di spesa del 2,4%, fissato per la spesa farmaceutica ospedaliera. L'onere è imputato alle aziende in proporzione ai fatturati relativi ai farmaci ceduti alle strutture pubbliche. L'attuazione della norma è demandata a un regolamento governativo, da emanarsi, su proposta del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia, entro il 30 giugno 2012. Qualora tale termine non venga rispettato, l'Aifa, Agenzia italiana del farmaco, aggiorna, dal 2013, le tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la conseguente definizione delle migliori soglie di appropriatezza relative alla prescrizione dei farmaci generici da parte dei medici del Ssn. La norma, contenuta nel Dl 78/2010, ha inteso monitorare, utilizzando i dati del sistema Tessera sanitaria, la spesa farmaceutica territoriale al fine di individuare la quota ottimale dei farmaci equivalenti prescritti a prezzo minore per categoria terapeutica equivalente, o uguale composizione in principi attivi. Conseguentemente, a decorrere dal 2013, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è rideterminato nella misura del 12,5%, in luogo del tetto attuale fissato al 13,3%; dal 2013, la spesa per l'acquisto di dispositivi medici non può superare il limite del 5,2% del fabbisogno sanitario standard nazionale e regionale. Il valore assoluto dei due limiti è annualmente stabilito da un decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia. Il superamento del limite regionale è interamente a carico della regione ed è escluso l'obbligo di ripianamento per le regioni in equilibrio economico complessivo; dal 2014, è prevista una compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria (farmaceutica e altre prestazioni sanitarie), stabilita con regolamento governativo. Tale misura, aggiuntiva a quanto già disposto dalle regioni, può essere ridotta dalle medesime regioni, assicurando comunque l'equilibrio economico finanziario, con misure alternative, certificate, preventivamente, dal Comitato permanente per i Lea e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti. La quota di compartecipazione per la spesa farmaceutica non concorre alla determinazione del tetto di spesa farmaceutica territoriale. Gli importi derivanti dalle misure previste dalle lettere a), b), c) e d): sono stabiliti nella citata Intesa Stato-regioni; o, in caso di mancato accordo, gli importi: per il 2013, al netto degli effetti da economie di spesa per il personale sanitario dipendente e convenzionato, sono nelle percentuali del 30, 40 e 30% per le misure delle lettere a), b), e c); per il 2014, sono nelle percentuali del 22, 20, 15 e 40% per le misure delle lettere a), b) c) e d). Il residuo 3% corrisponde alle economie di spesa per il personale sanitario dipendente e convenzionato, con facoltà di rideterminare proporzionalmente le suddette percentuali, in caso di incidenza delle economie di spesa per il personale sanitario, differente dal 3 per cento previsto. Conseguentemente, con decreto del ministro dell'Economia, può essere rideterminato il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Estese al 2013 e al 2014 le norme per il contenimento della spesa per il personale del Ssn previste, dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 191/2009, per il triennio 2010-2012.
Razionalizzazione della spesa sanitaria, Regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario (articolo 17, comma 4). Disposizioni per le Regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario. Qualora l'attuazione dei piani di rientro o dei programmi operativi sia ostacolata da disposizioni legislative regionali, gli organi di attuazione ne facciano segnalazione al Consiglio regionale che deve assumere le conseguenti determinazioni entro i successivi 60 giorni. Scaduto tale termine provvede il Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, adottando misure anche normative. Norma di interpretazione autentica (comma 88-bis) all'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010: i programmi operativi - previsti dalla finanziaria 2010 per la prosecuzione dei piani di rientro oltre i termini stabiliti – predisposti dalle regioni sottoposte ai Piani di rientro costituiscono non solo una prosecuzione ma anche un aggiornamento del Piano tenuto conto del possibile mutato quadro ordinamentale di riferimento in termini di finanziamento assicurato dallo Stato e di nuovi obblighi pattizi o legislativi in capo alle regioni. Per la regione Abruzzo di dispone l'approvazione del programma operativo per l'esercizio 2010 e l'adozione del piano sanitario regionale 2011-2012 da parte del commissario ad acta in modo da garantirne la coerenza con l'obiettivo dell'equilibrio del bilancio sanitario in relazione alle modifiche ordinamentali e finanziarie successivamente intervenute. Viene differito dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine finale di applicazione del divieto transitorio di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere sottoposte ai piani di rientro e in cui, alla data del 1° gennaio 2011, operi il commissario ad acta. Alle finalità del divieto si aggiunge quella di consentire «l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario». Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali operi il blocco automatico del turn over del personale del Servizio sanitario regionale viene consentita una limitata deroga al blocco - da disporre con decreto interministeriale su richiesta della regione interessata - in ordine al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, nel rispetto di determinate condizioni.
Razionalizzazione della spesa sanitaria, accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia (articolo 17, comma 5). Disposizioni sull'onerosità degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia. L'obiettivo è di tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 207/2010 che ha stabilito che gli oneri per tali accertamenti non possono restare a carico delle aziende sanitarie locali e gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente si prevede la destinazione di risorse, nel limite massimo di 70 milioni di euro annui, per la copertura di oneri a carico delle pubbliche amministrazioni derivanti dall'eventuale applicazione di tariffe da parte delle regioni. Alle risorse si fa fronte per gli anni 2011 e 2012, a valere sulla quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale non impiegata, in sede di riparto, a seguito della citata sentenza della Corte e, a decorrere dall'esercizio 2013, mediante riduzione di 70 milioni di euro del livello di finanziamento del Ssn.
Razionalizzazione della spesa sanitaria, ticket da 10 euro (articolo 17, comma 6). Viene incrementato di 105 milioni di euro, per il 2011, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge di manovra, ripresa dell'efficacia delle norme che stabiliscono la quota di compartecipazione di 10 euro, a carico degli assistiti non esenti, sulle ricette per l'assistenza specialistica ambulatoriale.
Razionalizzazione della spesa sanitaria, ticket da 10 euro (articolo 17, comma 6). Viene incrementato di 105 milioni di euro, per il 2011, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge di manovra, ripresa dell'efficacia delle norme che stabiliscono la quota di compartecipazione di 10 euro, a carico degli assistiti non esenti, sulle ricette per l'assistenza specialistica ambulatoriale.
Razionalizzazione della spesa sanitaria, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (articolo 17, commi da 7 a 9). Proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà. La proroga è disposta con decreto del ministro della Salute, previo protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con le altre regioni interessate. La proroga è finanziata con 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013; alla copertura si fa fronte, per il 2011, riducendo l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del cosiddetto Trattato Italo-Libico (fatto a Bengasi il 30 agosto 2008) e, per gli anni 2012-2013, nell'ambito di un apposito progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse del fondo sanitario nazionale destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, è vincolata la somma di 5 milioni di euro annui. Il ministero della Salute verifica l'andamento della sperimentazione, ai fini della definizione dell'assetto a regime dell'Istituto o della soppressione del medesimo.
Razionalizzazione della spesa sanitaria, Agenzia Italiana del Farmaco (articolo 17, comma 10). Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge di manovra, deve essere modificato il regolamento ministeriale di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), sulla base di alcuni precisi criteri: affidamento al Cda delle modifiche sull'assetto organizzativo dell'Agenzia; riorganizzazione della Commissione tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborsi, prevedendo un numero massimo di componenti pari a 10 (3 designati dal ministro della Salute, uno dal ministro dell'Economia, 4 dalla Conferenza Stato-Regioni oltre al direttore generale dell'Aifa e al presidente dell'Istituto superiore di sanità); indennità ai componenti di questi organismi non superiori alla misura media di quelle corrisposte ai componenti degli analoghi organismi degli Stati membri dell'Ue; indicazione dei servizi e relativi compensi che l'Aifa potrà fornire a terzi; introduzione di un diritto annuale per ciascun azienda farmaceutica che copra i costi della banca dati e delle procedure, con una riduzione per le piccole e medie imprese.
Razionalizzazione della spesa sanitaria, Agenzia Italiana del Farmaco (articolo 17, comma 10). Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge di manovra, deve essere modificato il regolamento ministeriale di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), sulla base di alcuni precisi criteri: affidamento al Cda delle modifiche sull'assetto organizzativo dell'Agenzia; riorganizzazione della Commissione tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborsi, prevedendo un numero massimo di componenti pari a 10 (3 designati dal ministro della Salute, uno dal ministro dell'Economia, 4 dalla Conferenza Stato-Regioni oltre al direttore generale dell'Aifa e al presidente dell'Istituto superiore di sanità); indennità ai componenti di questi organismi non superiori alla misura media di quelle corrisposte ai componenti degli analoghi organismi degli Stati membri dell'Ue; indicazione dei servizi e relativi compensi che l'Aifa potrà fornire a terzi; introduzione di un diritto annuale per ciascun azienda farmaceutica che copra i costi della banca dati e delle procedure, con una riduzione per le piccole e medie imprese.
Razionalizzazione e riduzione delle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, abrogazione (articolo 10, comma 6). Abrogazione dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 78/2010: si occupava di disposizioni volte ad ottimizzare la spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato al fine di conseguire una riduzione annua della medesima spesa in misura pari al 3% nel 2012 e al 5% a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009.
Razionalizzazione spettro radioelettrico (articolo 25). Si modifica la disciplina recata dalla legge di stabilità 2011 sull'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze da destinare ai servizi di comunicazione elettronica in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili. In particolare, viene trasformato in perentorio il termine del 31 dicembre 2012 entro il quale deve realizzarsi la liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Si prevede inoltre un procedimento forzoso per la liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2012, stabilendo che l'Amministrazione competente proceda senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003). E ancora: arriva un meccanismo compensativo qualora, nonostante il predetto procedimento forzoso, le frequenze non siano disponibili. Dalla scadenza del predetto termine del 31 dicembre 2012 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze non utilizzabili hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Si prevede infine la possibilità per il Tesoro di rivalersi sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse, al fine di recuperare l'importo riconosciuto agli assegnatari delle frequenze impossibilitati a utilizzarle.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-07-15/labc-manovra-171209.shtml?grafici
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-07-15/labc-manovra-171209.shtml?grafici