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  • Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

    lunedì 18 luglio 2011


    Imposta unica su scommesse e giochi, liquidazione (articolo 24, commi da 1 a 7). Viene introdotta la liquidazione automatica dell'imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza. In particolare la norma stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede: alla liquidazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; e al controllo della tempestività e della rispondenza in relazione ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni contenute della banca dati del Tesoro.
    In caso di omissioni o di carenze nei versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato, per evitare la reiterazione degli errori, viene comunicato al concessionario, che può, a sua volta, fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quest'ultima, in caso sussista pericolo per la riscossione, provvede al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica. In mancanza di versamento, le somme che risultano dovute a titolo d'imposta unica, e di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale sia dovuta l'imposta unica. È previsto anche che in mancanza di pagamento delle cartelle esattoriali entro i termini di scadenza, l'Amministrazione finanziaria possa procedere alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario con la convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione dovrà comunicare l'importo del credito per imposta, sanzioni e interessi estinto tramite escussione delle garanzie a Equitalia, affinché quest'ultima possa procedere a riscuotere coattivamente l'eventuale credito residuo.
    Imprenditori agricoli in crisi (articolo 23, comma 43). In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi, si consente agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e alla transazione fiscale.
    Indagini finanziarie, potenziamento (articolo 23, commi da 24 a 27). La disposizione reca norme aventi la finalità di ampliare i destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell'Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici dell'amministrazione finanziaria di acquisire informazioni anche da società ed enti di assicurazione per quanto riguarda le attività di natura finanziaria. Sono introdotte inoltre norme volte a razionalizzare l'attività di indagine, mediante accesso, sull'industria finanziaria.
    Indennità di malattia (articolo 18, comma 16). Nuove disposizioni in materia di indennità di malattia. Obbligo, a decorrere dal 1° maggio 2011, per i datori di lavoro, al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia, ai sensi dell'articolo 31 della legge 41/1986 (concernente la contribuzione per il Ssn), e per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente. Le contribuzioni restano acquisite alla gestione previdenziale e conservano la loro efficacia non per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 bensì per quelli anteriori al 1° maggio 2011.
    Indennità integrativa speciale (articolo 18, commi da 6 a 9). Norme di interpretazione autentica, relative ai criteri di calcolo, vigenti in passato, della perequazione automatica dell'indennità integrativa speciale dei trattamenti pensionistici.
    Infrastrutture, potenziamento sistema informativo (articolo 32, commi 8 e 10). Si dispone un finanziamento, per l'anno 2011, di 16,7 milioni di euro per il sistema informativo del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La relazione tecnica puntualizza che tale spesa sarà destinata all'infrastrutturazione informatica e al funzionamento dei sistemi informativi degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica.
    Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica amministrazione (articolo 11). Disposizioni per razionalizzare la spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, in particolare attraverso l'incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti. Il ministero dell'Economia, a decorrere dal 30 settembre 2011, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, deve: avviare un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione; pubblicare sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano. Il ministero dell'Economia, anche avvalendosi di Consip, deve mettere a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, secondo quanto definito con apposito decreto del ministero dell'Economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell'Economia l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider). Per le merceologie per le quali viene attuato il piano, Consip predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. Non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Se non si ricorre alle convenzioni quadro stipulate da Consip, gli atti e i contratti posti in essere in violazione dei relativi parametri prezzo-qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Le comunicazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a effettuare nei confronti dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica del rispetto dei parametri prezzo qualità. Disciplina speciale per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo in esame, ferme restando le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente. Previsto che il ministero dell'Economia stipuli - su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 165/2001 - convenzioni per l'erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Disposizione speciale per il ministero della Giustizia: il dicastero di via Arenula, con decreto di concerto con il ministero dell'Economia, individua periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali, per l'acquisizione dei quali il ministero della Giustizia si avvale di Consip, in qualità di centrale di committenza. Viene esteso alle nuove iniziative - siano esse convenzioni, ovvero accordi quadro o gare su delega - il meccanismo di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico degli aggiudicatari, già previsto dall'articolo 453, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006). Poi la relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge finanziaria per il 2000 (legge 488/1999), deve illustrare i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dall'articolo in esame per ciascuna categoria merceologica. La relazione deve essere inviata alla Ragioneria generale dello Stato entro il mese di giugno di ciascun anno.
    Invalidità, accertamento dei requisiti (articolo 18, comma 22). Affidamento all'Inps, da parte delle regioni, mediante la stipula di convenzioni, delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
    Irap, maggiori entrate per riduzione trasferimenti per incremento Irap società concessionarie, banche e assicurazioni (articolo 23, commi 5 e 6). A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 viene incrementata l'aliquota Irap da applicare nei confronti di alcuni soggetti passivi. In particolare: nei confronti delle società di capitali e degli enti commerciali (di cui all'articolo 5 del Dlgs 446/1997) esercenti attività di imprese concessionarie - diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori - l'aliquota è innalzata al 4,20 per cento (+0,30 per cento rispetto all'aliquota ordinaria, pari al 3,9 per cento); per i soggetti operanti nei settori bancario e finanziario (di cui all'articolo 6 del Dlgs 446/1997) l'aliquota è aumentata al 4,65 per cento (+0,75 per cento rispetto a quella ordinaria); per i soggetti operanti nel settore assicurativo (di cui all'articolo 7 del Dlgs 446/1997) l'aliquota viene portata al 5,90 per cento (+2 per cento rispetto a quella ordinaria). Le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame); per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la modifica sarà operativa con riferimento al periodo d'imposta 2011.
    Iscrizione e contribuzione agli enti previdenziali privatizzati dei soggetti già pensionati, obbligatorietà (articolo 18, commi 11 e 12). Obbligo dell'iscrizione e della contribuzione a carico dei soggetti, già pensionati, che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Si impone agli enti previdenziali di diritto privato (di cui ai Dlgs 509/1994 e 103/1996), di adeguare allo scopo i propri statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per i richiamati soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria per gli iscritti a ciascun Ente. Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, che ha istituito la gestione separata Inps, in merito all'ambito soggettivo di iscrizione alla gestione stessa: i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso la richiamata gestione sono esclusivamente quelli che svolgono attività non subordinate all'iscrizione ad appositi albi professionali, o attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali privatizzati, a esclusione dei soggetti richiamati nello stesso comma, per i quali sussiste appunto l'obbligo di iscrizione e contribuzione alle Casse privatizzate. Resta comunque ferma la possibilità di includere i propri iscritti nella gestione separata Inps.
    Ispesl, proroga della carica di direttore generale (articolo 18, comma 21). Proroga dell'incarico di direttore generale dell'Ispesl fino al compimento della fase transitoria relativa alla soppressione dell'Ispesl medesimo e del suo assorbimento da parte dell'Inail, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
    Istituto Luce – Cinecittà (articolo 14, commi 6-14). Disposizioni per il riordino della società per azioni Cinecittà Luce attraverso la costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce – Cinecittà. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di manovra, costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce- Cinecittà, con sede in Roma. Il capitale sociale della società viene stabilito in 15mila euro. La titolarità della relativa partecipazione – che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi – è assunta dal Mef, mentre i diritti del socio sono esercitati dal Mibac, sentito il Mef, relativamente ai profili patrimoniali, finanziari e statutari. All'onere si provvede attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 163/1985, concernente la dotazione del Fus, come determinata dalla tabella C della legge di stabilità 2011. L'individuazione delle risorse umane, strumentali e patrimoniali, appartenenti alla Cinecittà Luce spa, da trasferire alla società Istituto Luce – Cinecittà a titolo gratuito, è effettuata con decreto di natura non regolamentare emanato dal ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il ministro dell'Economia, entro trenta giorni dalla data di costituzione della società a responsabilità limitata. Il ministro per i Beni e le attività culturali emana, con cadenza annuale, un atto di indirizzo contenente gli obiettivi strategici della società, con riferimento a tre esercizi sociali. L'atto di indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale fra i quali sono ricomprese: attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società; distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi ammessi ai benefici di cui al Dlgs 28/2004, nonché produzione documentaristica basata sul patrimonio. Nell'atto di indirizzo possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Mibac. In particolare il riferimento è alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione dei diritti filmici a qualunque titolo detenuti dallo Stato, nonché all'eventuale gestione, per conto del Mibac, del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, e dell'annessa contabilità speciale. Non possono, invece, essere ricomprese attività di produzione cinematografica, ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b). La società Istituto Luce – Cinecittà sottopone all'approvazione del ministro per i Beni e le attività culturali una proposta di programma annuale delle attività, coerente con gli obiettivi strategici contenuti nell'atto di indirizzo. Il ministro assegna anche le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del programma annuale, nonché al funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. La Cinecittà Luce s.p.a. è posta in liquidazione e trasferita alla Società Fintecna Spa (o a società da essa interamente controllata), a decorrere dalla data di emanazione del decreto ministeriale, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale già in carica presso la società posta in liquidazione. Nomina di un collegio di tre periti – designati, rispettivamente, dalla società trasferitaria, dal Mibac e dal Mef (quest'ultimo con funzioni di presidente), e il cui compenso è determinato con decreto del Mef – con il compito di realizzare, entro 90 giorni dalla data di consegna della situazione economico-patrimoniale della società, una verifica della medesima situazione economico-patrimoniale e una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita. Il decreto ministeriale può prevedere il trasferimento al Mibac di alcune funzioni attualmente svolte dalla Cinecittà Luce spa. Il medesimo decreto individua anche le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Mibac, mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà Luce spa. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi da 6 a 13 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
    Lampedusa, zona franca urbana (articolo 23, commi 44 e 45). In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in relazione all'afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa, la norma in esame differisce il termine - dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 - relativo alla sospensione dei versamenti tributari, e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza.
    Liberalizzazione del collocamento (articolo 29, comma 1). Si sostituisce l'articolo 6 della Legge Biagi che disciplina i regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro, introducendo misure di semplificazione amministrativa e volte ad assicurare la trasparenza operativa. In sintesi, si autorizza a svolgere attività di intermediazione: le scuole, le università, pubbliche e private, i comuni (anche in forma associata e le comunità montane), le camere di commercio, le associazioni sindacali e datoriali. E ancora: i patronati, gli enti bilaterali, le associazioni senza fini di lucro, l'Enpals, i siti internet no profit e un apposito ente dell'ordine nazionale dei consulenti del lavoro. Per tutti i soggetti ammessi al "nuovo" collocamento l'autorizzazione all'attività di intermediazione è subordinata all'interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale Cliclavoro (secondo modalità definite con decreto del ministero del Lavoro da adottare entro 30 giorni), e al rilascio alle Regioni e al ministero del Lavoro di ogni informazione utile ai fini del monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 2mila a 12mila euro) e con la sospensione dell'attività.
    Liberalizzazione servizi e attività economiche (articolo 29, commi 1-bis e da 2 a 4). Si prevede che il Governo, sentita l'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi, istituita presso via Arenula, elabori proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. In ogni caso, decorso il termine di 8 mesi dalla conversione del decreto legge in esame, tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. Questa liberalizzazione non si applica alle categorie implicitamente menzionate dall'art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
    Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari (articolo 15). Introdotta una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, restando comunque salva – viene espressamente precisato - la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici. Le disposizioni non trovano applicazione per gli enti territoriali e agli enti del servizio sanitario nazionale. La nuova disciplina si applica quando: la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili; se l'ente stesso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Un decreto del ministro vigilante, di concerto con il ministro dell'Economia: pone l'ente in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono; è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti, e provvede all'estinzione dei debiti nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione o di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente. Ogni atto adottato o contratto sottoscritto in violazione di tali disposizioni è nullo. Possono essere revocati in ogni momento, con le modalità previste per la nomina: i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'articolo 11 della legge 400/1988, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali; i commissari straordinari delegati nominati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 185/2008, al fine di vigilare sui tempi di realizzazione degli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali; i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 105/2010, per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, o per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico; i commissari e sub commissari ad acta nominati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 159/2007, per l'attuazione dei piani di rientro sanitari. Ai commissari o sub commissari revocati spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta. Disciplina di carattere generale per la determinazione di compensi dei commissari e dei sub commissari suddetti (ad eccezione dei commissari per i piani di rientro). La violazione delle disposizioni contenute nel comma costituisce responsabilità per danno erariale. I compensi dei commissari per i piano di rientro sanitari restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del ministro dell'Economia, di concerto col ministro della Salute. Si prevede che il commissario monocratico delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse ad amministrazione straordinaria sia affiancato da due ulteriori commissari. Le nuove disposizioni sui commissari straordinari non devono comportare aumento dei costi delle procedure, dunque, i compensi ora riconoscibili al commissario vengono ripartiti per i tre commissari. 
    Livellamento remunerativo Italia-Europa (articolo 1). Il trattamento economico di titolari di cariche elettive e i vertici di enti e istituzioni non può superare la media, ponderata rispetto al Pil, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell'area euro (Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Grecia e Belgio). Per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dunque, il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali. Il tetto si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Istituzione di una Commissione - con un Dpcm da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto di manovra - presieduta dal residente dell'Istat e composta da quattro esperti, in carica quattro anni. Entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, provvederà alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici riferiti all'anno precedente, e aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. La ricognizione e l'individuazione per il 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della manovra, le Regioni sono tenute a adeguare la propria legislazione alle nuove previsioni. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono adeguare la propria legislazione alle disposizioni, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. I componenti delle autorità amministrative e i dipendenti delle autorità e delle agenzie elencate nell'allegato B della manovra, che sono dipendenti pubblici, siano collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Le nuove disposizioni, ad eccezione del comma 3, si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi, e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati, alla data di entrata in vigore della manovra.
    Limiti per amministrazioni pubbliche a spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre (articolo 10, comma 20). Modificato l'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 8, del decreto legge 78/2010, che disciplina le esclusioni dai limiti alla spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato. Interviene limitatamente alla parte relativa alle mostre autorizzate dal ministero per i Beni e le attività culturali, stabilendo che le disposizioni di contenimento di cui al citato comma 8 non si applicano per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni di euro, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente, nonché dal patto di stabilità interno, dal ministero per i Beni e le attività culturali di concerto, ai soli fini finanziari, con il ministero dell'Economia.
    Lotto ed Enalotto (articolo 24, commi 39 e 40). La norma in esame disciplina le forme di manutenzione dei giochi del lotto e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. In particolare si prevede che l'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato con propri provvedimenti stabilisca innovazioni da apportare al gioco del lotto attraverso: la rimodulazione delle sorti del gioco e dei premi delle relative combinazioni; la rimodulazione o sostituzione di giochi opzionali e complementari; l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa. La norma prevede poi l'introduzione di innovazioni da apportare ai giochi numerici a totalizzatore nazionale attraverso: un nuovo concorso numerico in ambito europeo con giocata fissa da 2 euro, con destinazione del 50% della raccolta a montepremi, e con destinazione del 38% della raccolta nazionale a imposta; modifiche al gioco Win for Life, mantenendo un montepremi pari al 65% della raccolta e un imposta pari al 23% della raccolta; l'introduzione, in via definitiva, del concorso speciale del gioco Enalotto (denominato «Si vince tutto superenalotto») per un numero massimo di 12 eventi.
    Multe per pubblicità lungo le strade (articolo 36, comma 10-bis). Aumenta l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse. La sanzione, che attualmente è fissata nel minimo a 159 e nel massimo a 639 euro, viene elevata a 1.376,55 euro nel minimo e 13.765,50 nel massimo. Si prevede inoltre la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato con il contravventore.
    Negozi, apertura e chiusura liberalizzate (articolo 35, commi 6 e 7). Si introduce un regime sperimentale di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città d'arte. La nuova disposizione esclude ora, per l'attività commerciale, anche l'obbligo di rispettare vincoli e prescrizioni in tema di orari di apertura e chiusura giornaliera, di chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Tale esenzione non è però né generalizzata né definitiva. Da un lato, infatti, la norma attribuisce espressamente carattere sperimentale al nuovo regime; dall'altro esenta dai suddetti vincoli i soli esercizi commerciali siti in comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche e d'arte. I vincoli e prescrizioni di orario e sulle chiusure festive e infrasettimanali continueranno, perciò, a valere per gli esercizi commerciali di tutti gli altri comuni. Specifica importante: si vincolano Regioni ed enti locali ad adeguare al nuovo regime le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro la data del 1° gennaio 2012.
    Noleggio autoveicoli (articolo 23, comma 42). Per i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente, al fine di semplificare i relativi adempimenti, la norma sopprime l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e prevede l'emissione della fattura.
    Nuove concessioni sportive (articolo 24, commi 37 e 38). Si prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il 30 ottobre 2011, attui una o più procedure selettive aventi a oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (massimo 7mila punti) aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici. Potranno partecipare soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti dalla normativa vigente ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi.
    Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica (articolo 8). Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della manovra, tutti gli enti e gli organismi pubblici dovranno inserire sul proprio sito istituzionale, curandone il periodico aggiornamento: l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l'entità; una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o organismo o tra le società controllate; l'indicazione se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società abbiano raggiunto il pareggio di bilancio
    Organi collegiali che operano presso il Ministero dell'ambiente (articolo 5, comma 3).Esclude la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – Via e Vas e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – Ippc dall'ambito di applicazione di alcune disposizioni di carattere generale riguardanti gli organi collegiali introdotte dal decreto-legge 112/2008 e dal decreto-legge 223/2006, quali i limiti alla proroga, la valutazione di perdurante utilità, il limite della durata biennale con proroga legata ad obiettivi di risparmio. Il comma contiene una norma di interpretazione autentica secondo la quale l'esclusione degli organi operanti presso il ministero dell'Ambiente dall'onorarietà della partecipazione agli organi collegiali prescritta in generale dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 78/2010 si deve intendere, limitatamente alle due commissioni sopra citate, nel senso che a esse non si applicano neanche gli altri limiti disposti in via generale per gli organi collegiali dall'articolo 68 del decreto legge 112/2008 e dall'articolo 29 del decreto legge 248/2006.
    Organizzazioni sindacali fasciste (articolo 18, comma 17). Ripristino, con effetto retroattivo, dell'articolo 43 del DlgsLgt 369/1944, recante la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni. Tale articolo ha fatto salve - ferme restando, naturalmente, le successive modifiche - le disposizioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi economici delle organizzazioni sindacali fasciste.
    Partecipazione a banche e fondi internazionali (articolo 21, comma 6). Autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di 200 milioni di euro per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali.
    Partite Iva inattive (articolo 23, commi 22 e 23). Si punta a ricondurre il numero delle partite Iva a quelle effettivamente in attività, anche al fine di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria. È prevista la cancellazione d'ufficio delle partite Iva inattive da tre anni. E' prevista poi una sanatoria per l'ipotesi di mancata dichiarazione di cessazione dell'attività.
    Patto di stabilità interno: parametri di virtuosità (articolo 20). Disposizioni relative al concorso degli enti territoriali alla manovra di finanza pubblica, attraverso modifiche e integrazioni alla disciplina del patto di stabilità e ad altre disposizioni in materia di finanza locale. Redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base di nuovi criteri di ‟virtuosità", con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti; aumento del concorso di regioni ed enti locali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in misura pari a complessivi 3.200 milioni di euro per il 2013 e complessivi 6.400 milioni di euro a decorrere dal 2014. Riduzione delle risorse destinate a legislazione vigente ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte. Disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate ad accrescere l'efficacia della disciplina del patto di stabilità interno. In particolare tali misure riguardano: le assunzioni di personale da parte degli enti locali (comma 9, che modifica il comma 7 dell'articolo 76 del dl 112/2008); disposizioni di carattere antielusivo inerenti la disciplina del patto di stabilità interno (commi 10-12, che introducono i commi 111-bis e 111-ter dell'articolo 1 della legge 220/2010); obbligo, da parte dei comuni, di scioglimento delle società in perdita (comma 13, che modifica il comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010); obbligo di adeguamento, da parte delle regioni, della propria normativa a seguito di sentenze della Corte costituzionale. Modalità applicative delle riduzioni di trasferimenti agli enti locali nell'ambito nuovo regime di 'federalismo fiscale municipale' dettato dal Dlgs 23/2011. Accertamenti di somme relativi a Roma capitale: si precisa che tutte le entrate del comune di Roma di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, e vi comprende espressamente quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.
    Pensioni, adeguamento dei requisiti all'incremento della speranza di vita (articolo 18, comma 4). Modificata la disciplina normativa introdotta dall'articolo 12 del decreto legge 78/ 2010, che precede l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita rilevato dall'Istat. Anticipo al 1° gennaio 2013 (invece del 1° gennaio 2015) del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all'indice di speranza di vita. Anticipo al 2011 (in luogo del 2014) dell'obbligo per l'Istat di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita. Posticipato al 31 dicembre di ogni anno (al posto del 30 giugno) l'obbligo per l'Istat di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni.
    Pensioni ai superstiti, norma anti-badanti (articolo 18, comma 5). Viene ridotta, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti dell'assicurato o pensionato deceduto, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata Inps. La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, o inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità.
    Pensioni di anzianità, posticipo delle decorrenze dei trattamenti (articolo 18, commi 22-ter, 22-quater e 22-quinquies). Posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità, pari a un mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, a due mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014. Le decorrenze previgenti continuano tuttavia ad applicarsi a un contingente di 5mila lavoratori che si trovino in particolari condizioni: llavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della legge 223/1991); lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 662/1996). Previsto un monitoraggio da parte dell'Inps.
    Pensioni di vecchiaia delle lavoratrici, requisiti anagrafici (articolo 18, comma 1). Dal 1° gennaio 2020 è previsto un progressivo innalzamento, da 60 a 65 anni, del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago o di forme sostitutive della stessa o della gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995). In particolare, il requisito anagrafico di 60 anni per il sistema retributivo e misto e il requisito di 60 anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 243/2004 vengono incrementati di un mese. Tali requisiti sono ulteriormente incrementati di 2 mesi a decorrere dal 2021, di 3 mesi dal 2022, di 4 mesi dal 2023, di 5 mesi dal 2024, di 6 mesi dal 2025 per ogni anno fino al 2031 e di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 2032.
    Pensioni, limitazioni alla rivalutazione automatica per i trattamenti oltre 5 volte il minimo Inps (articolo 18, comma 3). Limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps. La misura è a titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, Per questi trattamenti pensionistici la rivalutazione non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo, con riferimento alla quale la rivalutazione è applicata nella misura del 70 per cento. Sempre per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
    Poker sportivo (articolo 24, comma 34). La norma interviene in materia di regolamentazione del «poker sportivo» prevedendo che, con provvedimento del direttore generale dei Monopoli, siano disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo e siano anche determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario è stabilita in misura pari al 3% della raccolta. È prevista anche l'aggiudicazione, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, di concessioni novennali per l'esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a mille; i punti di esercizio sono aggiudicati ai soggetti che abbiano presentato le offerte economicamente più elevate rispetto a una base di 100mila euro.

     
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