L’iscrizione ipotecaria può essere impugnata dinanzi al Giudice competente.Per individuare il Giudice competente, i termini e le modalità dell’impugnazione, bisogna fare delle distinzioni in base alla tipologia del credito su cui si fonda l’ipoteca (contributi Tribunale del lavoro, Tributi Commissione Tributaria, e così via) ed al tipo di vizio che si vuole eccepire, bisogna tuttavia ricordare che le ipoteche iscritte per sanzioni amministrative ( infrazioni al codice della strada) sono nulle: l’ipoteca è prevista come un mezzo speciale di esecuzione forzata ad iniziativa dell’ Agente della Riscossione solo ed esclusivamente per l’imposte sui redditi e per gli altri tributi, tasse od imposte, dovuti allo Stato o agli altri Enti Pubblici.
Queste norme confermano che il provvedimento di iscrizione ipotecaria deve essere necessariamente comunicato al debitore.Se così non fosse, sarebbe leso il diritto di difesa dell’interessato, il quale potrebbe non venire mai a sapere di una iscrizione ipotecaria su un suo bene e, conseguentemente non potrebbe impugnarlo.Ammessa dunque la necessità della comunicazione, qual è il termine entro cui l’Agente della riscossione deve provvedere in tal senso?
In mancanza di una norma espressa, devono applicarsi i principi generali, ed in particolare quelli di cui alla Legge 241/90, che prevede, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, il termine di novanta giorni dall’inizio degli stessi.
Nel caso dell’iscrizione ipotecaria, per la decorrenza dei novanta giorni, può farsi riferimento alla data dell’iscrizione stessa.
La questione comunque è superata per le iscrizioni successive al 13 luglio 2011, per le quali sussiste oggi l’obbligo di preventiva comunicazione in forza della Legge n. 106/2011, come sopra illustrato; resta invece aperta per le iscrizioni di data anteriore.
Come contestare l’iscrizione ipotecaria
L’iscrizione ipotecaria può essere impugnata dinanzi al Giudice competente.
Per individuare il Giudice competente, i termini e le modalità dell’impugnazione, bisogna fare delle distinzioni in base alla tipologia del credito su cui si fonda l’ipoteca (contributi Tribunale del lavoro, Tributi Commissione Tributaria, e così via) ed al tipo di vizio che si vuole eccepire, bisogna tuttavia ricordare che le ipoteche iscritte per sanzioni amministrative ( infrazioni al codice della strada) sono nulle: l’ipoteca è prevista come un mezzo speciale di esecuzione forzata ad iniziativa dell’ Agente della Riscossione solo ed esclusivamente per l’imposte sui redditi e per gli altri tributi, tasse od imposte, dovuti allo Stato o agli altri Enti Pubblici. Nessuna norma è reperibile nel nostro ordinamento che autorizzi l’agente della riscossione a disporre il fermo amministrativo degli autoveicoli e l’ipoteca sugli immobili, di proprietà del debitore, per le sanzioni amministrative.
Ancora:
• riguardo i vizi attinenti il merito del credito, è possibile eccepirli solo se non si è ricevuta regolare notifica della cartella e dell’eventuale verbale di accertamento presupposti.
• per vizi propri dell’iscrizione ipotecaria si intendono, ad esempio: debito inferiore ad € 8.000,00; mancata comunicazione dell’avvenuta iscrizione; mancata indicazione del responsabile del procedimento; mancata notifica dell’intimazione di pagamento.
• i vizi che incidono sul diritto di procedere in via esecutiva sono, ad esempio: prescrizione del credito sopravvenuta alla notifica della cartella; avvenuto pagamento; mancata notifica della cartella presupposta.
I termini per impugnare (che a seconda del tipo di credito portato dalle cartelle che hanno dato origine all’ipoteca possono essere di 20, 30 o 60 giorni) sono previsti a pena di decadenza. Questi termini decorrono da quando si è ricevuta la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria.
Se non si è mai mai ricevuta la comunicazione, l’impugnazione può essere proposta in ogni tempo.
Se l’ipoteca è stata iscritta per una pluralità di crediti di diversa natura (tributi, sanzioni amministrative, crediti previdenziali, etc.) bisognerà proporre tante azioni quante sono le diverse Autorità competenti.
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