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    Equitalia pignora la casa della madre di Sgarbi e lei chiama Monti

    domenica 22 luglio 2012



    di Martina Strazzeriper you-ng.it
    Rina Cavallini, madre di Vittorio Sgarbi, non si vuole dare per vinta ed è pronta a fare guerra ad Equitalia, 'colpevole' di non aver provveduto alla cancellazione di un pignoramento su un immobile di sua proprietà a Ferrara. La signora è apparsa molto combattiva ed è pronta a passare alle vie legali.


    Tra il 2009 e il 2010 la madre del critico d'arte aveva ricevuto all'incirca 20 cartelle per mancati pagamenti di contravvenzioni al Codice della strada e altro, collezionate dal figlio e a lei recapitate in quanto legale rappresentante della societa’ Arete’ con sede a San Severino Marche (Macerata).


    L'avvocato Giampaolo Cicconi, legale di Sgarbi, ha dichiarato: «Nell’ottobre 2010 Equitalia Nord di Parma, delegata dagli enti impositori, ha trascritto un pignoramento per circa 50.000 euro sull’immobile. Nel frattempo però le 20 cartelle erano state annullate, a seconda della competenza, dal giudice di pace e del Tribunale di Camerino».


    Il legale ha proseguito spiegando: «Il concessionario Equitalia ha comunque iscritto l’ipoteca e ha rifiutato di cancellarla, anche dopo varie diffide perche’ a questo punto non aveva più titolo. Tanto che gli stessi creditori (‘Prefetture e Comuni’), in ossequio alle sentenze avevano annullato e discaricato le cartelle, che ora dopo due anni non esistono più. La signora Rina è venuta a conoscenza dell'iscrizione dell'ipoteca solo quando si e’ rivolta ad una banca per un mutuo per affrontare lavori di ristrutturazione».

    E ancora: «La signora Sgarbi ha segnalato il caso al presidente del Consiglio Monti, al ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera e al presidente di Equitalia Attilio Befera. Dopo la risposta e’ pronta a presentare un esposto agli organi competenti».

    fonte

    Bufera Equitalia: “Le multe sono illegali” riemerge la sentenza smarrita

    martedì 10 luglio 2012


    Equitalia è di nuovo sotto i riflettori. Un articolo apparso sull'Espresso ha infatti riportato alla luce una sentenza della Corte di Cassazione risalente al 2007 ma che non è mai stata resa pubblica e in cui le multe applicate dalla società di riscossione dei tributi venivano dichiarate illegali. Ma a diffondere la notizia ci ha pensato il web.

    La sentenza


    In base alla pronuncia della Suprema Corte, datata febbraio 2007, le multe di Equitalia sarebbero illegali. Cioè gli interessi del 10 per cento applicati dalla società di riscossione dei tributi renderebbero nulle le cartelle in cui viene chiesto di pagare le vecchie contravvenzioni. A cominciare dalle infrazioni del codice della strada. L'aspetto strano della faccenda è che in tutti questi anni, da quando la sentenza è stata emessa, nessuno ne ha mai sentito parlare. A smuovere le acque è stato un avvocato di Bari, Vito Franco, che fa da consulente anche a un'associazione di tutela dei consumatori, l'Assdac, che si è messo alla ricerca della sentenza fantasma cercando nelle più prestigiose banche dati giuridiche private d'Italia. Ma dagli archivi telematici per i professionisti non è emerso nulla e l'unica soluzione è apparsa quella di andare a cercare direttamente a Roma negli archivi cartacei della Suprema Corte dove in effetti la sentenza è finalmente apparsa. È stata depositata in Cassazione il 16 luglio 2007, porta il numero di protocollo 3701 e dichiara che gli interessi del 10 per cento semestrale applicati da Equitalia sono illegittimi.

    Multe applicate irregolarmente

    Nonostante però i giudici abbiano dichiarato che le multe attuate dalla società di riscossione sono illegali, in tutti questi anni il rincaro ha continuato ad essere applicato, come risulta da centinaia di cartelle esattoriali. Le sanzioni irregolari creano maggiorazioni di milioni di euro, che però secondo la Cassazione non sarebbero dovuti. La Suprema Corte infatti è molto chiara e afferma che in caso di ritardo nel pagamento della sanzione, va applicata "l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10 per cento. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili".

    Il ruolo dei social media

    Ma come mai una notizia del genere è stata ignorata per tutto questo periodo di tempo? E soprattutto perché non è stata intrapresa alcuna azione concreta per permetterne la diffusione?

    Dopo la pubblicazione dell'articolo sull'Espresso, i social network hanno giocato un ruolo fondamentale facendo fare alla notizia il giro del web. Cosa che mi porta a sottolineare l'importanza sempre più rilevante giocata da Internet nella diffusione delle notizie e per apprendere di questioni di cui altrimenti non si sarebbe mai venuti a conoscenza. Facebook, Twitter, blog e affini riflettono inoltre anche le esigenze dei lettori contemporanei, che hanno ormai abbandonato il ruolo passivo a vantaggio di un maggior coinvolgimento. In un'era in cui il computer è diventato ormai una necessità per restare "collegati" con il mondo, infatti, Internet e i social media vengono visti come il canale privilegiato di informazione per accedere alle notizie ma anche per permetterne la diffusione condividendo idee e opinioni.

    FONTE

    EQUITALIA,GIUDICE DI PACE DICHIARA NULLE TUTTE LE CARTELLE NOTIFICATE VIA RACCOMANDATA

    giovedì 5 luglio 2012

    EQUITALIA,ENNESIMA SENTENZA A FAVORE DEL CITTADINO VESSATO!QUESTA VOLTA UN GIUDICE DI PACE DI GENOVA NON SOLO HA RIAFFERMATO LE SENTENZE DI MILANO E LECCE DICHIARANDO NULLE ED ILLEGITTIME LE NOTIFICHE VIA RACCOMANDATA,MA E' ANDATO OLTRE DICHIARANDOLE INESISTENTI.E UNA NOTIFICA INESISTENTE NON SI PUO' SANARE!IMPUGNATE LE VOSTRE CARTELLE ESATTORIALI FATE RISPETTARE I VOSTRI DIRITTI!
    Equitalia: inesistente la notifica per posta di cartelle esattoriali. Precedente favorevole al cittadino


    di Redazione La Legge per Tutti
    Ancora una sentenza che farà esultare i contribuenti raggiunti da cartelle esattoriali di Equitalia: si sta sempre più affermando quell’indirizzo giurisprudenziale (un tempo minoritario) – favorevole al cittadino – secondo cui sono invalide tutte le cartelle notificate, con semplici raccomandate a.r., direttamente dall’agente di riscossione. Al contrario, sempre più giudici si stanno convincendo del fatto che dette notifiche debbano essere fatte – così come per tutti gli atti di avvio di procedimenti giudiziari – attraverso gli “ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati” [1]. In buona sostanza, stiamo ricevendo le cartelle esattoriali come se si trattasse di lettere qualsiasi e non invece atti di un certo peso.

    In passato, avevamo affrontato lo stesso tema con riferimento alle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e quella Regionale di Milano, prime a sposare questo indirizzo, che avevano anche spiegato il meccanismo con cui materialmente dovrebbe avvenire la notifica.

    Pochi giorni fa, si è unito al coro il Giudice di pace di Genova [2], il quale non solo ha confermato il suddetto orientamento, ma è andato oltre. Secondo il magistrato ligure, le notifiche fatte per mezzo dei soggetti non autorizzati non sono nulle, bensì del tutto inesistenti! Una conseguenza certo più grave per l’agente di riscossione, che pregiudicherebbe qualsiasi tipo di effetto giuridico dell’atto notificato.

    Non è tutto. La sentenza ha rigettato anche la suggestiva difesa spiegata da Equitalia. Secondo quest’ultima, il fatto che il contribuente proponga ricorso, dimostrerebbe che la notifica della cartella è andata comunque a buon fine e, quindi, che il vizio del procedimento è stato sanato. Non è così – ricorda il Giudice di Pace – quando si parla di “inesistenza” di una notifica. Non si può sanare una notifica inesistente! Con il risultato che, stando a questi precedenti, chiunque potrebbe impugnare una cartella esattoriale, senza che tale comportamento possa essere considerato un’implicita ammissione di avvenuta notifica.

    Nel caso di specie, poi, l’ulteriore conseguenza è stata l’annullamento del fermo al veicolo, che era stato appunto iscritto a seguito della notifica della cartella contestata.

    [1] Essi sarebbero: 1) gli Ufficiali della riscossione; 2) gli Agenti della Polizia Municipale; 3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario; 4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    [2] Giudice di Pace di Genova, sent. n. 4486/2012 del 27.06.2012. Secondo il magistrato, l’art. 26 del Dpr 602/73 non ha attribuito all’agente della riscossione la facoltà di provvedere direttamente, tramite il servizio postale, alla notifica della cartella esattoriale. In ragione della notevole compressione che tali atti determinano sui diritti dei cittadini, i giudici hanno ritenuto che tanto le cartelle di pagamento quanto gli avvisi di iscrizione di ipoteca devono essere notificati a mezzo di “ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati” e non, come avviene oggi, con semplici raccomandate a.r. inviate direttamente dall’agente di riscossione (Equitalia).

    fonte

    Crisi: Befera, non c'e' nessun suicidio a causa di Equitalia

    sabato 30 giugno 2012


    "Non c'e' nessun suicidio a causa di Equitalia, e poi, noi abbiamo concesso rateazioni, bloccato le azioni di recupero laddove era necessario. Il governo, il Parlamento ci hanno dato la possibilita' di fare proroghe: e cosi' abbiamo dato 1 milione 680mila ratezioni per qualche decina di miliardi, siamo attentissimi a questa situazione". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle entrate e presidente di Equitalia, Attilio Befera al suo arrivo al convegno promosso dalla Fondazione Magna Carta sul tema 'Principi e problemi pratici della leale collaborazione tra persone e amministrazione finanziaria' a Teviso.

    "Poi, che la crisi provochi delle situazioni di sconforto, per carita', lo riconosco e mi dispiace -ha sottolineato Befera- ma attribuire un rapporto diretto di queste vicende con Equitalia e scorretto".

    fonte


    Il presidente di EQUITALIA è anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate

    giovedì 28 giugno 2012

    Ma voi lo sapevate che il Presidente di Equitalia ed il Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono la medesima persona, Attilio Befera?

    E lo sapevate che, quando il Befera ha assunto gli incarichi, esistevano già pesanti contenziosi tra l'Agenzia e la società concessionaria, per cui il Befera "non poteva non sapere" in quale situazione di conflitto andava ad infilarsi??
    Per meglio inquadrare questo nostro nuovo e simpatico amico, posto un articolo che ricavo dal sito ilcanocchiale.it.
    Vi chiedo solo una cortesia: nel rispondere, siate molto educati, perchè corre voce che ultimamente il Befera abbia la querela facile...

    Mastrapasqua e Befera, predicano la trasparenza ... agli altri!
    In nome della trasparenza ai cittadini si impone di giustificare ogni spostamento di denaro, si vorrebbe mettere on line addirittura le denunce dei redditi, ma quando la trasparenza viene chiesta ai politici, ognuno fa quello che gli pare (denunce dei redditi di anni passati, omissioni ed altre amenità), non va meglio con i superburocrati dello stato, che ci offrono uno spettacolo indecente … Un pasticcio: sono emersi sdoppiamenti di incarichi quando sono stati messi on line nei siti istituzionali gli stipendi dei manager pubblici, con vistose omissioni e molte inesattezze, tra tutti emergono vistose mancanze da parte di chi occupa i vertici di Equitalia. Il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, risulta percepire solo lo stipendio dell'Inps, pari a 209 mila euro l'anno, mentre è noto che il manager convoglia su di se ben 22 altre cariche, tra cui quella di vicepresidente di Equitalia (ma c'è anche Telecom e Fandango) per cui il suo reddito supera ampiamente il milione di euro. Per non parlare di Attilio Befera, l’integerrimo mastino del fisco, comparso solo per i suoi 304 mila euro l'anno come direttore dell'Agenzia delle Entrate e non anche per il suo stipendio come direttore di Equitalia. A titolo di esempio, il capo dell'Fbi porta a casa 155mila dollari (intorno ai 116mila euro), cui si aggiungono delle compensazioni che variano tra il 12,5 e il 28% dello stipendio, ma vogliamo mettere la professionalità ed i pericoli che affrontano quotidianamente i due mandarini dello Stato? E poi, come qualcuno ha rilevato: bisogna retribuirli adeguatamente, altrimenti rischiamo che qualche azienda privata si accaparri risorse così qualificate!

    Fonte: http://albertocostanzo.blogspot.it/2012/04/attilio-befera-attilio-befera.html

    Cartelle pazze, Equitalia risarcisce il contribuente se insiste con il fermo amministrativo

    martedì 26 giugno 2012



    di Dario Ferrara www.cassazione.net
    Cartelle pazze, Equitalia risarcisce il contribuente se insiste con il fermo amministrativo «Deprecabile» la condotta del concessionario che reitera il provvedimento invece che annullarlo
    «Deprecabile e contrario a buona fede». Così è secondo il magistrato il comportamento del concessionario della riscossione che reitera il provvedimento di fermo amministrativo nonostante il giudice di pace abbia già annullato le corrispondenti cartelle di pagamento formate dal Comune e il contribuente lo abbia già reso noto a Equitalia con una comunicazione che emerge dagli atti. Risultato: l'opposizione del contribuente deve essere accolta e il concessionario va condannato al risarcimento del danno perché il cittadino è stato costretto ad adire il giudice per ottenere la tutela dei propri diritti. È quanto emerge dalla sentenza 10162/12, pubblicata dalla quinta sezione civile del giudice di pace di Roma.
    Lite temeraria
    È in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione la condotta di Equitalia Gerit che dopo l'annullamento delle cartelle di pagamento a carico del contribuente, deciso in altra causa dal magistrato onorario, non provvede ad annullare il preavviso di fermo ma reitera il provvedimento amministrativo, stavolta fondandolo su atti ormai inesistenti. Vittoria totale per il contribuente difeso dall'avvocato Federica Parboni, che ottiene l'annullamento dell'atto e soprattutto il risarcimento di 2 mila euro. L'impugnazione proposta dal cittadino finito nel mirino di Equitalia va qualificata come opposizione all'esecuzione: l'azione ex articolo 615 Cpc, infatti, risulta ammissibile per far valere fatti estintivi successivi alla formazione del titolo, quale l'intervenuta carenza del titolo esecutivo per procedere, come accade nel caso di specie in cui le cartelle di pagamento, emesse dal Comune di Roma, risultano annullate dal giudice di pace, perché trattasi evidentemente di "cartelle pazze". Inutile per il concessionario delle imposte contestare la competenza funzionale del gdp: deve risarcire perché ha riproposto il fermo di cui già conosceva l'illegittimità. Non resta che pagare le spese di giudizio.

    fonte

    PIGNORAMENTO ILLEGITTIMO: EQUITALIA DEVE RISARCIRE IL DANNO MORALE

    sabato 23 giugno 2012

    di laleggepertutti.it
    Risale a pochi giorni fa l’ennesimo avvertimento rivolto a Equitalia dalla Cassazione [1]: la società di riscossione deve risarcire al contribuente il danno morale qualora perseveri in un pignoramento fondato su un credito già riconosciuto dal giudice come inesistente.

    In particolare, l’obbligo al risarcimento nasce quando il concessionario non abbia interrotto l’esecuzione forzata, nonostante la comunicazione – fattagli dal contribuente – dell’avvenuto annullamento del debito (comunicazione che potrebbe avvenire anche con la notifica della sentenza che ha dichiarato illegittima la pretesa dell’erario).
    In tale ipotesi, la condotta di Equitalia integra gli estremi del reato di omissione di atti di ufficio [2].

    Nel caso esaminato dalla Cassazione, un avvocato ha ottenuto il risarcimento del danno morale per aver subìto un pignoramento mobiliare all’interno del proprio studio [3] nonostante avesse comunicato al Comune e al concessionario la sentenza che aveva accertato l’illegittimità del credito vantato da Equitalia.
    Il danno morale dell’avvocato è consistito nella lesione dell’immagine della persona (e dello studio legale), quale bene pienamente tutelato dal nostro ordinamento.

    [1] C. Cass. sent. n. 9445 dell’11 giugno 2012.
    [2] Il reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 cod. pen., c. 2) si configura quando “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo”.
    [3] Il pignoramento mobiliare è la procedura espropriativa consistente nella sottrazione coattiva di beni mobili del debitore inadempiente.

    fonte

    CARTELLE ESATTORIALI DI EQUITALIA: NULLE LE NOTIFICHE VIA POSTA RACCOMANDATA (DOSSIER E GIURISPRUDENZA)

    domenica 17 giugno 2012

    Equitalia, il giudice conferma: nulle le notifiche delle cartelle esattoriali inviate per posta

    La giurisprudenza conferma: le notifiche delle cartelle esattoriali inviate da Equitalia via posta raccomandata non sono valide; nulli anche gli effetti del mancato pagamento.

    Equitalia: nulle le cartelle esattoriali inviate tramite posta raccomandata. Dunque i contribuenti non devono pagare le notifiche ricevute via posta. Il caso è tornato alla ribalta in seguito ad una nuova sentenza del giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

    Ancora una volta la giurisprudenza conferma: per essere valida la notifica della cartella esattoriale deve essere consegnata con l’ausilio dei soggetti individuati dalla legge, ovvero gli Ufficiali della riscossione, gli Agenti della Polizia Municipale, i Messi Comunali e gli altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

    L’Ente incaricato per la riscossione, prima di procedere con l’iscrizione dell’ipoteca, deve produrre in giudizio sia gli atti a cui si è fatto riferimento, ovvero le cartelle esattoriali, sia le relate di notifica. Queste ultime da sole non sono sufficienti perché dimostrano sì la ricezione dell’atto ma non ne provano il contenuto.

    Così come il giudice tributario ha dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria nel caso in cui Equitalia non possa dimostrare di aver recapitato correttamente tutte le cartelle esattoriali per cui procede, allo stesso modo ha annullato anche le conseguenze derivate da un mancato pagamento. (Fonte)

    EQUITALIA,NOTIFICHE NULLE VIA POSTA RACCOMANDATA:LA GIURISPRUDENZA

    Ora che ne entrate in possesso,cari cittadini potete divulgarle al vostro avvocato che studiandosi le carte potrà fare i giusti ricorsi!Non mi dilungo di più,vado alla fonti direttamente.Eccole qua:

    1. Commissione Tributaria Provinciale di Milano (PDF Sent. CTP di Milano n.75/26/11)
    2. Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10
    3. Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09
    4. Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10

    Nulle tutte le cartelle di Equitalia per difetto di notifica: le sentenze di Lecce e Milano
    Nulle tutte le cartelle di Equitalia per difetto di notifica

    Fanno ancora parlare le rivoluzionarie sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e di quella Regionale di Milano [1] che hanno dichiarato nulle tutte le cartelle di pagamento e le iscrizioni di ipoteca effettuate da Equitalia, a causa di un banale difetto [2] di notifica.

    In ragione della notevole compressione che tali atti determinano sui diritti dei cittadini, i giudici hanno ritenuto [3] che tanto le cartelle di pagamento quanto gli avvisi di iscrizione di ipoteca devono essere notificati a mezzo di “ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati” e non, come avviene oggi, con semplici raccomandate a.r. inviate direttamente dall’agente di riscossione (Equitalia).

    Anche nell’ipotesi in cui la notifica non avvenga nelle mani del contribuente, ma con raccomandata a.r., quest’ultima deve essere comunque spedita dai predetti ufficiali della riscossione.

    In altre parole, oggi il cittadino riceve le cartelle di pagamento e gli avvisi di ipoteca con le classiche “buste bianche”, che sono quelle stampate da Equitalia e poi da quest’ultima spedite attraverso la consegna a Poste Italiane.

    Invece, stando alle predette interpretazioni giurisprudenziali, le notifiche dovrebbero essere fatte attraverso:

    1) gli Ufficiali della riscossione;
    2) gli Agenti della Polizia Municipale;
    3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
    4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

    Equitalia dovrebbe consegnare la cartella o l’avviso di ipoteca a uno degli ufficiali della riscossione. Questi dovrebbe poi notificarla direttamente nelle mani al destinatario o consegnarla all’ufficio postale che a sua volta la porta al contribuente.

    Insomma, nel procedimento di notifica che oggi adotta Equitalia mancherebbe un passaggio e tale difetto renderebbe inesistente qualsiasi notifica, viziando tutto il procedimento di pignoramento che ne è eventualmente conseguito.

    Fermo restando che nel nostro ordinamento non vige il principio del “precedente vincolante”, è bene informare che, il 26.05.2010, la Corte di Cassazione è intervenuta, su un caso simile, affermando il principio opposto.

    [1] CTP Lecce sent. n. 436/02/10; così anche CTR Milano sent. n. 61/22/10.
    [2] Più tecnicamente, la sentenza parla di “inesistenza”.
    [3] In conformità con l’art. 26 del DPR 602/1973.

    “La Legge per Tutti” pubblica di seguito la sentenza in commento.
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE
    riunita con l’intervento dei Signori:
    P.D. Presidente
    C.V. Relatore
    T.R. Giudice
    ha emesso la seguente
    SENTENZA
    - sul ricorso n° 709/08 depositato il 10/03/2008
    - avverso ISCR. IPOT n° 52757 IVA+IRPEF+IRAP 1999 contro CONCESSIONARIO
    EQUITALIA LECCE S.P.A.
    proposto dal ricorrente:
    difeso da:
    XXXX
    XXXX
    altre parti coinvolte:
    CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.
    VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE
    difeso da:
    - avverso ISCR. IPOT n. XXXX
    IVA+IRPEF+IRAP 2000 contro
    CONCESSIONARIO EQUITALIA
    LECCE S.P.A.
    FATTO
    Con ricorso notificato all’Agente della riscossione Equitalia Lecce S.p.A. a mezzo del servizio postale in data 07/03/2008 e depositato il 10/03/2008 presso la segreteria della C.T.P. di Lecce, DSR, rappresentato e difeso dall’Avv. XXX, impugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca su immobili, ex art. 77 D.P.R. 602/73, in relazione alle somme iscritte a ruolo pari ad € 32.991,88.
    Con detto gravame il difensore del contribuente eccepiva:
    1) Nullità dell’atto per inesistenza della notifica perché non avvenuta nei modi di legge;
    2) Illegittimità dell’iscrizione di ipoteca per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché di buona fede e certezza del diritto, sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione ed attuati dagli artt. 7 e 10 della L. 212/2000, e per avere il contribuente provveduto a pagare buona parte del carico a ruolo;
    3) Illegittimità costituzionale dell’art. 77 D.P.R. 602/73 in relazione agli arti. 3, 97, 24 e 53 della Costituzione.
    In data 27 giugno 2008 l’Agente della riscossione Equitalia Lecce S.p.A. si costituiva in giudizio contestando le eccezioni sollevate dalla difesa del contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso ritenendolo infondato.
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    Con il primo motivo del ricorso il ricorrente evidenzia la rilevanza della notifica del provvedimento 3 iscrizione di ipoteca ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, ai sensi e per gli effetti elell’art. 21 del D.Lgs. 546/92. Sulla questione osserva che nel modificare l’art. 19 D.Lgs. 546/92 il
    legislatore abbia trascurato di disciplinare le modalità di notifica di detta misura cautelare.
    Pertanto, in assenza di una specifica previsione sul punto ritiene corretto fare riferimento all’art. 26 D.P.R. 602/73, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, a mente del quale la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente abilitato, il quale può avvalersi del servizio postale.
    Quindi la difesa giunge alla conclusione di ritenere illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.
    Sul punto Equitalia Lecce S.p.A. rivendica la legittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca effettuata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale senza che ciò importi violazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/73.
    Tale posizione viene sostenuta ricorrendo al secondo periodo del primo comma dell’art. 26 del citato D.P.R., laddove si legge :”La notifica può esse eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
    L’interpretazione assunta da Equitalia Lecce S.p.A. non convince il Collegio in quanto la locuzione su citata viene letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita. La stessa nono è altro che la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 citato tenendo come riferimento il punto principale dell’articolato laddove specifica che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri
    soggetti abilitati” e la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’Agente
    della riscossione.
    Il tema della notifica di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio.
    Con l’art. 14 della L. 890/82 il legislatore ha riservato la possibilità di eseguire “la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”. Detta previsione è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.
    Pertanto la notifica dell’atto impugnato deve considerarsi giuridicamente inesistente. L’accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe e rende superfluo l’esame delle restanti censure sollevate.
    Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
    P.Q.M.
    La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’iscrizione di ipoteca. Liquida per spese di giudizio la somma di € 2.204,00, di cui € 87,00 per spese vive, € 617,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
    Lecce, 23/10/2009
    L’Estensore Il Presidente. (fonte)

    Ed eccovi adesso il commento dell'Avvocato Mances alla sentenza:
    L’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, da parte del concessionario della riscossione, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica.
    Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.75/26/11; liberamente visibile qui nella Sezione Documenti), secondo la quale il concessionario e l’ente impositore “si riferiscono alla definitività di un atto prodromico (la cartella di pagamento) assunto divenuto definitivo senza produrlo e comprovarne la definitività nei riguardi del ricorrente”.In pratica, i giudici evidenziano l’onere del concessionario di produrre in giudizio sia gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria (ossia le cartelle esattoriali) e sia le relative relate di notifica.Solo in questo modo il concessionario può contrastare l’eccezione del contribuente che eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle. Il più delle volte, invece, il concessionario si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta) senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti. Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto dall’altra non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso. Ciò è stato specificato a chiare lettere da numerose pronunce, tra cui è bene citare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10, quella della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09 ed infine quella del Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10 (tutte visibili su http://www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).In particolare, quest’ultima sentenza chiarisce espressamente che “l’Ente incaricato per la riscossione, ha sempre l’obbligo di produrre l’atto a cui si è fatto riferimento (nella specie la cartella esattoriale)” ed ancora, in riferimento alla contestazione del contribuente, specifica che “E’ come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha l’obbligo di esibire il titolo”.Il Giudice di Pace, infine, in riferimento alla mancata esibizione della cartella, chiarisce ancora che “Tanto meno va considerata prova a tutti gli effetti la copia della cartolina di avvenuta notifica della cartella esattoriale, senza la produzione della cartella medesima…”.Ci si augura, dunque, che tutta la giurisprudenza si orienti in tal senso, in modo da assicurare la massima garanzia di tutela al cittadino/contribuente, il quale, prima di essere soggetto ad azione esecutiva, ha il diritto di essere informato esaustivamente dei debiti tributari dovuti.
    Avv. Matteo Sances
    DENUNCIATA EQUITALIA: "TUTTE LE CARTELLE SONO NULLE,NOTIFICATE ILLEGITTIMAMENTE" 



    Dignità sociale e Cra denunciano Equitalia: “Cartelle nulle”

    Esposto del movimento guidato da Calvani contro la società di riscossione. Nel mirino le irregolarità legate ai messi delle società che gestiscono le notifiche

    Il movimento Dignità sociale e i Cra tornano all'assalto di Equitalia. E lo fanno addirittura presentando una denuncia nei confronti della società di riscossione dei tributi presso la Procura generale di Roma, le procure laziali, la Guardia di finanza e la Corte dei Conti.

    "La gran parte delle cartelle inviate da Equitalia sono nulle" tuona ancora una volta Danilo Calvani. In un incontro pubblico tenuto stamani a Latina il presidente dei Cra e segretario nazionale di Dignità sociale ha illustrato i contenuti della loro istanza.

    "Le procedure di Equitalia - afferma l'avvocato Alessandro Saieva, che segue i Cra nelle loro battaglie legali - non rispettano il diritto comunitario. Sono infatti impugnabili, poiché nulle, le cartelle notificate dai messi non abilitati". Questi ultimi sono i dipendenti della società - la Tnt - a cui Equitalia si affida per la notifica di buona parte delle cartelle esattoriali: i messi, assunti con contratto a progetto, non avrebbero quindi conseguito l'abilitazione prevista in questi casi dopo aver seguito i relativi corsi. Per tale motivo la segnalazione di Dignità sociale alla Procura è di "una presunta evasione fiscale, lavoro nero e elusione contributiva" riconducibile all'attività di Equitalia.

    "Le leggi sono giuste e le tasse vanno pagate - aggiunge Saieva - ma vorremmo che il senso di giustizia guidasse anche chi ce lo richiede. Come cittadini chiediamo perciò l'assoggettamento di Equitalia a quelle stesse leggi che noi stesso siamo sottoposti". "Parte ora la nostra reazione civica - chiosa Calvani - nessuno ci difenderà se non ci organizzeremo noi autonomamente". (fonte)

    Nonostante molti continuino a non crederci e dirci che non sia vero,continueremo a portarvi le carte fino a quando questa storia non sarà risolta e gli italiani abbiano giustizia. Giusto punire chi sbaglia,gravissimo perseguitarlo.
    Free Italy

    DENUNCIATA EQUITALIA: "TUTTE LE CARTELLE SONO NULLE,NOTIFICATE ILLEGITTIMAMENTE"

    mercoledì 13 giugno 2012

    VE L'AVEVAMO GIA' ANNUNCIATO MESI FA: TUTTE LE CARTELLE DI EQUITALIA SONO NULLE PERCHE' NOTIFICATE ILLIGITTAMENTE.NELL'ARTICOLO IL VIDEO DENUNCIA DI DIGNITA' SOCIALE E DELL'AVV. SAIEVA E I VERBALI DELLA DENUNCIA. MARTIRI DI EQUITALIA NON SIETE SOLI!

    Danilo Calvani, segretario di C.R.A. e Dignità Sociale, e l'Avv. Alessandro Saieva illustrano la denuncia presentata contro Equitalia.



    Dignità sociale e Cra denunciano Equitalia: “Tutte le cartelle sono nulle”

    Dignità sociale e Cra denunciano Equitalia: “Cartelle nulle”

    Esposto del movimento guidato da Calvani contro la società di riscossione. Nel mirino le irregolarità legate ai messi delle società che gestiscono le notifiche

    Il movimento Dignità sociale e i Cra tornano all'assalto di Equitalia. E lo fanno addirittura presentando una denuncia nei confronti della società di riscossione dei tributi presso la Procura generale di Roma, le procure laziali, la Guardia di finanza e la Corte dei Conti.

    "La gran parte delle cartelle inviate da Equitalia sono nulle" tuona ancora una volta Danilo Calvani. In un incontro pubblico tenuto stamani a Latina il presidente dei Cra e segretario nazionale di Dignità sociale ha illustrato i contenuti della loro istanza.

    "Le procedure di Equitalia - afferma l'avvocato Alessandro Saieva, che segue i Cra nelle loro battaglie legali - non rispettano il diritto comunitario. Sono infatti impugnabili, poiché nulle, le cartelle notificate dai messi non abilitati". Questi ultimi sono i dipendenti della società - la Tnt - a cui Equitalia si affida per la notifica di buona parte delle cartelle esattoriali: i messi, assunti con contratto a progetto, non avrebbero quindi conseguito l'abilitazione prevista in questi casi dopo aver seguito i relativi corsi. Per tale motivo la segnalazione di Dignità sociale alla Procura è di "una presunta evasione fiscale, lavoro nero e elusione contributiva" riconducibile all'attività di Equitalia.

    "Le leggi sono giuste e le tasse vanno pagate - aggiunge Saieva - ma vorremmo che il senso di giustizia guidasse anche chi ce lo richiede. Come cittadini chiediamo perciò l'assoggettamento di Equitalia a quelle stesse leggi che noi stesso siamo sottoposti". "Parte ora la nostra reazione civica - chiosa Calvani - nessuno ci difenderà se non ci organizzeremo noi autonomamente".

    fonte

    Di seguito il verbale della denuncia presentata dai C.R.A. (Comitati Riuniti Agricoltori) e Dignità Sociale contro Equitalia. 

    Vedi anche l'articolo con breve intervista video a Danilo Calvani: Dignità sociale e Cra denunciano Equitalia: “Tutte le cartelle sono nulle” 

    (Clicca sull'immagini per ingrandirle



















    Di seguito l' intervista di No Censura a Danilo Calvani:










    di Free-Italy.info
    Iniziare la giornata con una notizia così penso sia il sogno di ogni cittadino vessato da Equitalia.Non è fortunatamente il nostro caso,ma personalmente mi metto nei panni di chi,e sono ahimè tanti,si trovano in quella brutta situazione.Andiamo al punto veloce veloce.Non dovete pagare assolutamente le multe che Equitalia vi ha inviato via raccomandata perchè un giudice le ha dichiarate nulle.Mi pare giusto che almeno la notifica la debbano fare di persona,giusto per rendersi conto del male che stanno facendo o che stanno per fare..Ora di conseguenza le multe non le dovete pagare..Già magari neanche avevate i soldi per farlo,ma non è questo il punto.Perchè molti cittadini vessati da Equitalia,come quel povero malato di Alzheimer di 63 anni,hanno perso casa e dignità per queste multe via raccomandata non pagate.E allora mi aspetto giustizia.Perchè se nulla era la notifica,nulle sono anche le conseguenze derivate da un mancato pagamento.E' logica spiccia,ma sere quanto basta a capire l'importanza della sentenza che tu cittadino vessato da Equitalia devi usare per bloccare quest'infame strozzinaggio di stato.Almeno fino a quando non si riuscirà attraverso un referendum ad abolire Equitalia.Cosa che accadrà grazie alla raccolta firme promossa dal Senatore Pedica dell'Idv e sponsorizzata anche da un gruppo Facebook a cui vi invito per un'ampia diffusione dell'iniziativa.

    Come procedere quindi?
    Bisogna impugnare l'atto davanti al giudice di pace o al tribunale amministrativo come hanno già fatto in tanti ottenendo appunta la nullità della cartella esattoriale: "E’ come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha l’obbligo di esibire il titolo”"

    LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO E IL COMMENTO DELL'AVVOCATO MATTEO SANCES
    Sentenza rivoluzionaria.Una vera arma a doppio taglio che verrà sfruttata in tutte le sedi dalle associazioni dei consumatori.E' per questo che va un sentito grazie all'avvocato Matteo Sances che si è prodigato a ricercare la sentenza e divulgare le fonti,nonchè alla Redazione di Pensare Liberi News da cui ho appreso la notizia..Attenzione fonti..Infatti,cosa ancor più sconcertante,in realtà sono più di una perchè varie sono le sentenze,vecchie di qualche mese,uno o due anni!!!
    Ora che ne entrate in possesso,cari cittadini potete divulgarle al vostro avvocato che studiandosi le carte potrà fare i giusti ricorsi!Non mi dilungo di più,vado alla fonti direttamente.Eccole qua:
    1. Commissione Tributaria Provinciale di Milano (PDF Sent. CTP di Milano n.75/26/11)
    2. Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10
    3. Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09
    4. Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10
    Ed eccovi adesso il commento dell'Avvocato Mances alla sentenza:
    L’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, da parte del concessionario della riscossione, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica.
    Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.75/26/11; liberamente visibile qui nella Sezione Documenti), secondo la quale il concessionario e l’ente impositore “si riferiscono alla definitività di un atto prodromico (la cartella di pagamento) assunto divenuto definitivo senza produrlo e comprovarne la definitività nei riguardi del ricorrente”.In pratica, i giudici evidenziano l’onere del concessionario di produrre in giudizio sia gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria (ossia le cartelle esattoriali) e sia le relative relate di notifica.Solo in questo modo il concessionario può contrastare l’eccezione del contribuente che eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle. Il più delle volte, invece, il concessionario si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta) senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti. Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto dall’altra non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso. Ciò è stato specificato a chiare lettere da numerose pronunce, tra cui è bene citare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10, quella della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09 ed infine quella del Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10 (tutte visibili su http://www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).In particolare, quest’ultima sentenza chiarisce espressamente che “l’Ente incaricato per la riscossione, ha sempre l’obbligo di produrre l’atto a cui si è fatto riferimento (nella specie la cartella esattoriale)” ed ancora, in riferimento alla contestazione del contribuente, specifica che “E’ come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha l’obbligo di esibire il titolo”.Il Giudice di Pace, infine, in riferimento alla mancata esibizione della cartella, chiarisce ancora che “Tanto meno va considerata prova a tutti gli effetti la copia della cartolina di avvenuta notifica della cartella esattoriale, senza la produzione della cartella medesima…”.Ci si augura, dunque, che tutta la giurisprudenza si orienti in tal senso, in modo da assicurare la massima garanzia di tutela al cittadino/contribuente, il quale, prima di essere soggetto ad azione esecutiva, ha il diritto di essere informato esaustivamente dei debiti tributari dovuti.
    Avv. Matteo Sances
    Proprio in merito a questi temi, si segnala anche un articolo apparso sul quotidiano “Il Giornale”,il 6 ottobre 2010, con breve commento ad opera sempre dell'Avv. Matteo Sances visibile qui.
    Con l'augurio che questa notizia possa essere ai nostri lettori di aiuto chiediamo la massima divulgazione e pubblicazione sui vostri profili Facebook,nei gruppi e nelle pagine.Aiutiamo chi è nei guai con Equitalia!Aiutiamoli facendogli conoscere questa notizia!Vi ricordo che quasi tutte le notifiche sono via raccomandata,quindi quasi tutte sono nulle!!Massima divulgazione cari lettori di free-italy.info!

    Redazione Free-Italy.info

    EQUITALIA CHIEDE L'ELEMOSINA: SPEDITA UNA CARTELLA DA 1 EURO.

    lunedì 11 giugno 2012

    Equitalia si rende ridicola con due errori nella stessa cartella di pagamento: un cifra irrisoria alla persona sbagliata.

    Per una volta si può ridere su uno degli ennesimi errori dell’Ente di riscossione tributi Equitalia.
    E’ accaduto alla signora Calogera Tavormina che si è vista recapitare una notifica di pagamento di Equitalia; all’inizio la signora ha vissuto qualche momento di apprensione, viste le cose che stanno accadendo ultimamente in Italia proprio a causa di Equitalia.
    Infatti quando si riceve una missiva dall’Ente di Riscossione più temuto del Paese c’è poco da stare allegri, ma quando la signora Calogera ha aperto la busta è rimasta a bocca aperta.
    La notifica sollecitava, come al solito, il pagamento di un tributo non riscosso dal Comune di Fonte Nuova.
    La causale di tale pagamento era la tassa dei rifiuti solidi urbani del 2001 non corrisposta al comune, ma la cosa ridicola era l’ammontare della somma richiesta: 1 euro.

    La tassa dei rifiuti non pagata tra l’altro si riferiva ad un box che la signora Tavormina ha venduto ormai da 5 anni, vendita che la signora ha dimostrato esibendo un regolare contratto di rogito.
    Quindi Equitalia ha fatto una figura ridicola per ben due motivi: ha recapitato una cartella esattoriale di 1 euro e per di più alla persona sbagliata.
    Quando la cosa è stata fatta notare al servizio clienti di Equitalia, lo stupore è stato grandissimo e ha spiegato che Equitalia invia l’avviso di pagamento soltanto quando l’ente che non lo ha ricevuto sollecita tale pagamento.
    Quindi Equitalia ha scaricato la colpa della cifra irrisoria sul Comune di Fonte Nuova, che ha spiegato che quell’euro potrebbe corrispondere alla differenza dovuta rispetto alla cifra massima per la quale il Comune non richiede il pagamento, cioè 12 euro.
    Ma chi ha sbagliato a questo punto il destinatario di questa pantagruelica somma da riscuotere?

    Fonte

    EQUITALIA MOROSA: 11 MESI PER SALDARE UN HOTEL DI BRINDISI

    Una storia che fa capire come in Italia le regole siano a senso unico: un hotel di Brindisi da quasi un anno attende il pagamento di tre stanze da parte di Equitalia.

    La cronaca di questi ultimi mesi testimonia che a volte per ricevere un avviso da Equitalia o la tanto odiata cartella di pagamento basta davvero ben poco. Una somma insulta (magari di cui ci siamo dimenticati anche l’esistenza), un ritardo di alcuni mesi e il gioco è fatto: la tanto odiata cartella di pagamento dell’ente di riscossione è pronta a privare del sonno il malcapitato italiano che la riceve. La rigidità di Equitalia è diventa così quasi proverbiale: basta davvero poco infatti per finire nel mirino dell’agente di riscossione. Ma a parti invertite valgono le stesse regole? Ossia se è Equitalia che non paga una qualsiasi azienda con cui ha avuto un rapporto commerciale, scattano analoghe misure? Il fatto che vi stiamo per raccontare sembrerebbe testimoniare che le regole, in questo Paese, sono a senso unico. Come è infatti risaputo lo stato italiano è libero di pagare i suoi fornitori con mesi di ritardo, mentre i contribuenti hanno il “fucile” dietro la schiena per essere spinti al più vicino Ufficio Postale.
    Un periodico locale di Brindisi ha riportato la notizia che l’hotel Nettuno del capoluogo messapico attende da ben undici mesi il pagamento di 270 euro da parte di Equitalia Etr Spa di Cosenza, a titolo di rimborso per il soggiorno presso lo stesso hotel di 3 dipendenti dell’agenzia Equitalia. I pernottamenti risalgono al 18,19 e 20 luglio 2011. L’Hotel ha comunicato che le fatture regolarmente emesse non risultano ancora pagate. Ossia a distanza di un anno, gli inflessibili del fisco, hanno ritenuto opportuno non saldare il loro debito e magari hanno quindi costretto i titolari dell’hotel a chiedere un prestito per pagare eventuali scadenze. Così vanno le cose in Italia.
    Ma oltre al danno del pagamento del dovuto a quasi un anno di distanza ecco la beffa. Secondo il periodico di Brindisi che ha lanciato la notizia, all’hotel sarebbe addirittura arrivata una mail firmata dalla Responsabile risorse umane e relazioni industriali di “Equitalia Sud spa”, con cui si afferma che per poter eseguire il pagamento Equitalia ha bisogno dell’Iban (già inviato) e del Durc, ossia del documento con cui l’Inps attesta il regolare versamento dei contributi previdenziali. Mistero sui motivi per i quali 11 mesi dopo Equitalia si ricorda che per pagare poco più di 200 euro ha bisogno di questo attestato. Insomma la strada per farsi pagare da Equitalia è davvero dura e questa vicenda lo dimostra. Chissà cosa potrebbe pensare l’ente di riscossione se un privato cittadino chiamato a pagare una cartella chiedesse iban e altri documenti giusto per prendere tempo. Equitalia attenderebbe buona buona?

    Fonte

    Dignità sociale e Cra denunciano Equitalia: “Tutte le cartelle sono nulle”

    martedì 5 giugno 2012



    Dignità sociale e Cra denunciano Equitalia: “Cartelle nulle”

    Esposto del movimento guidato da Calvani contro la società di riscossione. Nel mirino le irregolarità legate ai messi delle società che gestiscono le notifiche

    Il movimento Dignità sociale e i Cra tornano all'assalto di Equitalia. E lo fanno addirittura presentando una denuncia nei confronti della società di riscossione dei tributi presso la Procura generale di Roma, le procure laziali, la Guardia di finanza e la Corte dei Conti.

    "La gran parte delle cartelle inviate da Equitalia sono nulle" tuona ancora una volta Danilo Calvani. In un incontro pubblico tenuto stamani a Latina il presidente dei Cra e segretario nazionale di Dignità sociale ha illustrato i contenuti della loro istanza.

    "Le procedure di Equitalia - afferma l'avvocato Alessandro Saieva, che segue i Cra nelle loro battaglie legali - non rispettano il diritto comunitario. Sono infatti impugnabili, poiché nulle, le cartelle notificate dai messi non abilitati". Questi ultimi sono i dipendenti della società - la Tnt - a cui Equitalia si affida per la notifica di buona parte delle cartelle esattoriali: i messi, assunti con contratto a progetto, non avrebbero quindi conseguito l'abilitazione prevista in questi casi dopo aver seguito i relativi corsi. Per tale motivo la segnalazione di Dignità sociale alla Procura è di "una presunta evasione fiscale, lavoro nero e elusione contributiva" riconducibile all'attività di Equitalia.

    "Le leggi sono giuste e le tasse vanno pagate - aggiunge Saieva - ma vorremmo che il senso di giustizia guidasse anche chi ce lo richiede. Come cittadini chiediamo perciò l'assoggettamento di Equitalia a quelle stesse leggi che noi stesso siamo sottoposti". "Parte ora la nostra reazione civica - chiosa Calvani - nessuno ci difenderà se non ci organizzeremo noi autonomamente".

    fonte

    Di seguito il verbale della denuncia presentata dai C.R.A. (Comitati Riuniti Agricoltori) e Dignità Sociale contro Equitalia. 

    Vedi anche l'articolo con breve intervista video a Danilo Calvani: Dignità sociale e Cra denunciano Equitalia: “Tutte le cartelle sono nulle” 

    (Clicca sull'immagini per ingrandirle

















    Di seguito l' intervista di No Censura a Danilo Calvani:

    EQUITALIA,ECCO COME IMPUGNARE LE CARTELLE ESATTORIALI:LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2007.

    mercoledì 21 marzo 2012

    Cartelle esattoriali da Equitalia… consigli ai senigalliesi che le hanno ricevute
    Attenzione "a pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca sempre"!

    In molti conoscono, loro malgrado, le cartelle esattoriali di Equitalia, giunte per la maggior parte a causa di infrazioni del codice della strada. Equitalia è la società pubblica italiana a cui è stata affidata la riscossione nazionale dei tributi, criticata per la lentezza amministrativa, che causa molto spesso tassi di interesse tali da far lievitare i costi, e il pignoramento di beni mobili e immobili del debitore messo alle strette dalla somma. Numerosi sono inoltre i casi di cartelle esattoriali con errori; ma, nascosta tra gli incartamenti, è stata trovata una sentenza datata al febbraio 2007 che potrebbe annullare migliaia di cartelle esattoriali di Equitalia.

    La sentenza della Corte di Cassazione del 2007, è rimasta per molti anni “nascosta” negli archivi cartacei della Suprema Corte di Roma, ma un avvocato di Bari, Vito Franco, che si occupa principalmente proprio di opposizioni contro tutti gli atti di Equitalia E.Tr., dopo una lunga ricerca, l’ha trovata e resa pubblica.

    La Corte di Cassazione con la sua sentenza (numero di protocollo 3701, 16 luglio 2007) ha dichiarato che le sanzioni per il mancato pagamento visibili negli incartamenti sotto la voce debito, non potrebbero essere richieste dalla società.

    Queste cifre sono in realtà gli interessi calcolati al 10% ogni sei mesi: la Cassazione si è espressa nel 2007 proprio su questi dati, annullando la sanzione, in quanto non diritto di Equitalia, e dello Stato, applicare e riscuotere dai debitori quella sorta di tassa sulle multe.

    Ma Equitalia sta continuando a richiere e riscuotere queste somme “illegittime”, che gli permettono di incassare una maggiorazione di milioni di euro rispetto alla quota che dovrebbero pagare i debitori, e molti cittadini stanno continuando a versarle. Si pensi a quanto ammonta la cifra di automobilisti che ricevono multe e maggiorazioni per le infrazioni stradali… L’avvocato Franco Vito afferma che sono conteggiabili nel 30% delle cartelle emesse.

    E’ quindi consigliato, quando si riceve una cartella esattoriale da Equitalia, prima di andare a pagare, informarsi bene, o consultare un’associazione a difesa degli automobilisti.

    L’Avvocato Franco Vito negli ultimi anni ha presentato ben oltre 3.500 ricorsi al fisco con l’associazione di tutela dei consumatori di cui fa parte, l’Assdac di Bari.

    Invito tutti a contattare l'assdac di Bari(link qui) che è in prima linea sulle cartelle esattoriali di Equitalia e sapranno aiutarvi nel vostro caso specifico.

    FONTE

    EQUITALIA:ANCORA UNA LETTERA SOSPETTA RECAPITATA ALLA SEDE DI COSENZA

    Una busta con invettive e' stata recapitata ieri alla sede di Equitalia di Cosenza. La busta conteneva una lettera dattiloscritta firmata da una sigla al momento non conosciuta. Risulta spedita dalla citta' di Genova. Sui lembi e' stata trovata polvere giallastra che non e' risultata essere nociva. Sul materiale saranno effettuate tutte le analisi del caso. Secondo quanto appreso, lettere analoghe sono state spedite anche in altre citta' italiane. Sul caso sono in corso indagini della Digos.

    http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Equitalia-busta-anonima-recapitata-a-sede-Cosenza_313111898254.html

     
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