Il rimborso era stato richiesto dai consiglieri regionali
«Valutare ora le disposizioni della manovra finanziaria»
LA SPIEGAZIONE - «Il titolo di pagamento - viene spiegato - è costituito non direttamente dalla legge, ma da un provvedimento amministrativo come, nella specie, la determinazione dell'ufficio di presidenza del 30 gennaio 2006, n.26. L'invalidità del provvedimento è non insanabile e suscettibile di essere fatta valere in ogni tempo, ma rilevabile nel termine di 60 giorno, nella specie abbondantemente scaduto».
Dunque, secondo l'Avvocatura pugliese ,«non essendo stata impugnata nei termini di rito, la determinazione dell'Ufficio di presidenza, pur se invalida nella misura in cui si basi un presupposto di legislazione statale poi venuto meno, è comunque efficace ed ha sorretto e sorregge, in ragione della sua raggiunta inoppugnabilità, la successiva azione amministrativa che ha portato e porta alla decurtazione periodica del trattamento economico nella misura del 10%». Per l’avvocatura «non viene ancora meno il carattere discrezionale del potere di annullamento da parte del Tar, in quanto il tribunale dovrebbe aprire un procedimento per l'annullamento di ufficio solo se non sussistano ragioni di interesse pubblico che impediscano di procedere all'annullamento dell'atto. Il Tar insomma dovrebbe annullare il taglio delle indennità solo in presenza di un 'interesse pubblicò, forse difficile da dimostrare in periodi di difficoltà economiche come quello in essere».IL CONSIGLIO – Secondo il parere dell'avvocatura bisognerebbe valutare se «le disposizioni della manovra finanziaria nazionale, che prevede le riduzioni di costi della politica, eccezionalmente non sussistano con riferimento ai rimborsi richiesti da consiglieri e ex consiglieri».