Autostrada ferroviaria alpina (articolo 32, commi 9 e 11). Viene autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 6,3 milioni di euro per la prosecuzione del servizio intermodale dell'Autostrada Ferroviaria Alpina attraverso il valico del Frèjus. La relazione tecnica precisa che la norma si riferisce al tratto dell'autostrada Alpina che da Orbassano raggiunge Aiton, in Francia. La stessa relazione sottolinea inoltre che l'utilizzo di tale servizio intermodale è stato deciso dai governi italiano e francese, per incentivare il trasferimento di merci sui treni, in attesa della realizzazione del collegamento Tav, che ha subito rallentamenti anche a causa dei lavori di adeguamento del Frèjus.
Expo Milano 2015 (articolo 32, commi 17 e 18). Si prevede - in particolare - che, al fine di permettere la realizzazione delle opere "essenziali" dell'Expo 2015, è consentita una deroga, per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, alla disciplina delle distanze minime per l'edificazione del nastro stradale e per l'edificazione nei centri abitati previste dalla normativa vigente. Tali deroghe vengano concesse su richiesta degli interessati, con provvedimento del ministero delle Infrastrutture, sentita l'Anas.
Under 35, regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi (articolo 27). Viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Pertanto la platea dei beneficiari del cosiddetto "forfettone" (una tassazione forfettaria del 20% per i titolari di partite Iva e i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30mila euro) è ridotta a coloro i quali hanno iniziato l'attività negli ultimi tre anni e mezzo o vorranno iniziarla adesso. Nello stesso tempo per questi ultimi il beneficio è aumentato: a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento (in luogo del 20 per cento). Per tali soggetti l'applicazione del nuovo regime dei minimi non potrà eccedere il periodo d'imposta in corso al 2015, nel caso in cui abbiano iniziato l'attività nel 2011. La disposizione viene emanata con l'obiettivo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro. Con una norma introdotta nel corso dell'esame al Senato è previsto che il suddetto regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile si applica anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età. Tre le condizioni per accedere al beneficio. La prima, che il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio della nuova attività. Secondo, che l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni. E terzo: nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30mila euro. La norma esonera dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA, quei soggetti che, per effetto di queste disposizioni non possono beneficiare del regime dei contribuenti minimi o ne fuoriescono. In capo a tali soggetti resta comunque l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Tali soggetti, peraltro, sono esentati dall'Irap.Venture capital (articolo 31). Per favore l'accesso al cosiddetto venture capital e sostenere l'avvio e la crescita di nuove imprese, si prevedono specifici incentivi a vantaggio dei sottoscrittori di «Fondi di Venture Capital» specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese. Il venture capital è l'attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata a operazione di early stage o l'insieme dei finanziamenti (seed financing e start up financing) a sostegno delle imprese nei primi stadi di vita. Più in dettaglio, per favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese tramite fondi comuni di investimento vengono esentati da imposizione i proventi derivanti dalla partecipazione ai «Fondi di Venture Capital» (Fvc), o redditi di capitale come proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti. Peraltro, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la suddetta esenzione acquista efficacia previa autorizzazione della commissione europea. La norma individua quindi i Fondi di Venture Capital (Fvc) ai fini dell'accesso al beneficio suddetto. Si tratta di fondi comuni di investimento armonizzati UE, vale a dire fondi e società di investimento a capitale variabile (Sicav) di tipo aperto, costituiti nei paesi dell'Unione europea, che investono prevalentemente in strumenti finanziari quotati (azioni, obbligazioni, etc.), che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di: sperimentazione (seed financing); costituzione (start-up financing); avvio dell'attività (early-stage financing); sviluppo del prodotto (expansion financing). Ulteriori caratteristiche che devono possedere le società destinatarie dei Fvc, sono: che non devono essere quotate; devono avere sede legale nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo), a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali; e che non devono essere detenute in via prevalente da persone fisiche, sia in forma diretta che indiretta. Ma anche: che devono essere soggette all'imposta sul reddito delle società (o imposta analoga prevista dalla legislazione locale) senza possibilità di esenzione né totale né parziale; esercitare attività di impresa da non più di 36 mesi; e avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro (in base all'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del Fvc). Toccherà invece a un decreto ad hoc del Tesoro stabilire, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei Fvc per rispettare le condizioni sopra vise, e le sanzioni per il mancato rispetto di tali condizioni.