Alta velocità, sovrapprezzo al canone (articolo 21, comma 4, lettera a). Introdotto un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocità, destinando i relativi introiti alla diminuzione del costo di accesso all'infrastruttura ferroviaria per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico. Dal 13 dicembre 2011, dunque, sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, intendendosi con tale espressione una velocità non inferiore a 250 chilometri orari.
La misura del sovrapprezzo, aggiornata ogni tre anni, è determinata con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, sulla base dei costi dei servizi ferroviari oggetto dei contratti di servizio pubblico, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto ad alta velocità. I proventi del sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire, in tutto o in parte, i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi obblighi di servizio pubblico e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. Gli introiti derivanti dall'introduzione del sovrapprezzo sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale, oggetto di contratti di servizio pubblico.
La misura del sovrapprezzo, aggiornata ogni tre anni, è determinata con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, sulla base dei costi dei servizi ferroviari oggetto dei contratti di servizio pubblico, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto ad alta velocità. I proventi del sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire, in tutto o in parte, i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi obblighi di servizio pubblico e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. Gli introiti derivanti dall'introduzione del sovrapprezzo sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale, oggetto di contratti di servizio pubblico.
Imposta di bollo sui conti di deposito titoli, incremento (articolo 23, comma 7). Viene incrementato l'ammontare dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari. Viene modificato l'articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr 642/1972 recante la disciplina dell'imposta di bollo. Eliminate le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico bancario (Dlgs 385/1993 (norma che disciplina le comunicazioni periodiche alla clientela nei contratti di durata) dal novero dei documenti attualmente sottoposti a imposta di bollo pari a 22,80 euro per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale (ossia 11,40 euro con periodicità semestrale, 5,70 euro con periodicità trimestrale e 1,90 euro con periodicità mensile). Per tali comunicazioni viene disposta un'apposita disciplina. Per effetto delle nuove norme, le comunicazioni relative ai depositi di titoli verranno sottoposte a imposta di bollo secondo le seguenti modalità: per le comunicazioni concernenti i depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a 50mila euro, dal 2011 l'imposta è aumentata rispetto agli importi previsti al comma 2-bis, ma il nuovo ammontare non viene incrementato nel tempo. Infatti, per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale l'imposta ammonterà a 34,20 euro (ossia 17,1 euro con periodicità semestrale, 8,55 euro con periodicità trimestrale e 2,85 euro con periodicità mensile); per le comunicazioni relative a depositi di ammontare pari o superiore alla soglia di 50mila euro, le norme dispongono un graduale aumento dell'imposta nel tempo, variabile secondo l'entità dei depositi.
Irap, maggiori entrate per riduzione trasferimenti per incremento Irap società concessionarie, banche e assicurazioni (articolo 23, commi 5 e 6). A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 viene incrementata l'aliquota Irap da applicare nei confronti di alcuni soggetti passivi. In particolare: nei confronti delle società di capitali e degli enti commerciali (di cui all'articolo 5 del Dlgs 446/1997) esercenti attività di imprese concessionarie - diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori - l'aliquota è innalzata al 4,20 per cento (+0,30 per cento rispetto all'aliquota ordinaria, pari al 3,9 per cento); per i soggetti operanti nei settori bancario e finanziario (di cui all'articolo 6 del Dlgs 446/1997) l'aliquota è aumentata al 4,65 per cento (+0,75 per cento rispetto a quella ordinaria); per i soggetti operanti nel settore assicurativo (di cui all'articolo 7 del Dlgs 446/1997) l'aliquota viene portata al 5,90 per cento (+2 per cento rispetto a quella ordinaria). Le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame); per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la modifica sarà operativa con riferimento al periodo d'imposta 2011.
Tassa sui Suv (articolo 23, comma 21). Viene introdotta, a partire dal 2011, una addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-07-15/labc-manovra-171209.shtml?grafici