Auto blu (articolo 2). Norme per ridurre i costi delle auto blu. La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc. con l'unica eccezione delle auto in dotazione al capo dello Stato, ai presidenti del Senato e della Camera, del presidente del Consiglio dei ministri e del presidente della Corte costituzionale nonché le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. Le auto attualmente in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. Con Dpcm saranno disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio con lo scopo di ridurne numero e costo.
Benefit: divieto dopo la cessazione dall'ufficio (articolo 4). Divieto di attribuire una serie di benefici ai titolari di incarichi o cariche pubbliche, elettive o conseguite per nomina, dopo la cessazione dall'ufficio. Il divieto riguarda: l'utilizzo di immobili pubblici, anche ad uso abitativo; l'impiego di personale pubblico; l'impiego di mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Con una clausola di salvaguardia, sono escluse dall'applicazione della disposizione, le misure di medesimo contenuto, adottate in attuazione di norme in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale (come le scorte). Il divieto riguarda i titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, inclusi quelli assunti in organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, compresi Consigli, Giunte e Presidenti regionali. L'unica eccezione consentita riguarda il trattamento degli ex Presidenti della Repubblica. Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte costituzionale dovranno limitare nel tempo i suddetti benefici riconosciuti ai rispettivi presidenti dopo la cessazione della carica.
Election day (articolo 7). Dal 2012 concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno. Dunque dovranno essere accorpate in un'unica data nell'anno le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La disposizione non si applica ai referendum (applicazione solo laddove sia compatibile con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti). Se nelllo stesso anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.Finanziamento dei partiti politici (articolo 6).Si riduce del 10% l'ammontare dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le campagne per il rinnovo del Senato, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari (articolo 15). Introdotta una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, restando comunque salva – viene espressamente precisato - la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici. Le disposizioni non trovano applicazione per gli enti territoriali e agli enti del servizio sanitario nazionale. La nuova disciplina si applica quando: la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili; se l'ente stesso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Un decreto del ministro vigilante, di concerto con il ministro dell'Economia: pone l'ente in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono; è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti, e provvede all'estinzione dei debiti nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione o di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente. Ogni atto adottato o contratto sottoscritto in violazione di tali disposizioni è nullo. Possono essere revocati in ogni momento, con le modalità previste per la nomina: i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'articolo 11 della legge 400/1988, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali; i commissari straordinari delegati nominati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 185/2008, al fine di vigilare sui tempi di realizzazione degli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali; i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 105/2010, per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, o per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico; i commissari e sub commissari ad acta nominati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 159/2007, per l'attuazione dei piani di rientro sanitari. Ai commissari o sub commissari revocati spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta. Disciplina di carattere generale per la determinazione di compensi dei commissari e dei sub commissari suddetti (ad eccezione dei commissari per i piani di rientro). La violazione delle disposizioni contenute nel comma costituisce responsabilità per danno erariale. I compensi dei commissari per i piano di rientro sanitari restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del ministro dell'Economia, di concerto col ministro della Salute. Si prevede che il commissario monocratico delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse ad amministrazione straordinaria sia affiancato da due ulteriori commissari. Le nuove disposizioni sui commissari straordinari non devono comportare aumento dei costi delle procedure, dunque, i compensi ora riconoscibili al commissario vengono ripartiti per i tre commissari. Livellamento remunerativo Italia-Europa (articolo 1). Il trattamento economico di titolari di cariche elettive e i vertici di enti e istituzioni non può superare la media, ponderata rispetto al Pil, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell'area euro (Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Grecia e Belgio). Per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dunque, il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali. Il tetto si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Istituzione di una Commissione - con un Dpcm da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto di manovra - presieduta dal residente dell'Istat e composta da quattro esperti, in carica quattro anni. Entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, provvederà alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici riferiti all'anno precedente, e aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. La ricognizione e l'individuazione per il 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della manovra, le Regioni sono tenute a adeguare la propria legislazione alle nuove previsioni. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono adeguare la propria legislazione alle disposizioni, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. I componenti delle autorità amministrative e i dipendenti delle autorità e delle agenzie elencate nell'allegato B della manovra, che sono dipendenti pubblici, siano collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Le nuove disposizioni, ad eccezione del comma 3, si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi, e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati, alla data di entrata in vigore della manovra.
Limiti per amministrazioni pubbliche a spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre (articolo 10, comma 20). Modificato l'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 8, del decreto legge 78/2010, che disciplina le esclusioni dai limiti alla spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato. Interviene limitatamente alla parte relativa alle mostre autorizzate dal ministero per i Beni e le attività culturali, stabilendo che le disposizioni di contenimento di cui al citato comma 8 non si applicano per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni di euro, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente, nonché dal patto di stabilità interno, dal ministero per i Beni e le attività culturali di concerto, ai soli fini finanziari, con il ministero dell'Economia.
Riduzione delle spese dei ministeri (articolo 10, commi da 1 a 5). Norme per la riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2012. Dal prossimo anno le amministrazioni centrali dello Stato dovranno assicurare una riduzione della spesa sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati nell'allegato C al decreto di manovra. La riduzione di spesa è complessivamente pari, in termini di saldo netto, a 1.500 milioni di euro nel 2012, a 3.500 milioni nel 2013 e a 5.000 milioni di euro nel 2014; in termini di indebitamento netto a 1.000 milioni nel 2012, a 3.500 milioni nel 2013 e a 5.000 milioni nel 2014. Dalle riduzioni di spesa sono esclusi: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università; le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; il fondo unico per lo spettacolo (legge 163/1985); le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali; solo per il 2012 il fondo per le aree sottoutilizzate. Il ministro dell'Economia è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritta nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati nell'allegato C. L'accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero interessato. Spetta ai ministri competenti proporre - in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014 - gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato C. Al ministro dell'Economia la verifica degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati . Se dalla verifica emergono risultati non adeguati al conseguimento degli obiettivi prefissati: il ministro dell'Economia dovrà riferire al Consiglio dei ministri; eventualmente, con la legge di stabilità, sarà disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.
Riduzione dotazioni di organi di rilievo costituzionale e di organismi amministrativi (articolo 5, comma 2). A decorrere dal 2012, riduzione del 20%, rispetto al 2011, degli stanziamenti: del Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro); degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare; delle autorità indipendenti, compresa la Consob.
Soppressione enti, norma interpretativa (articolo 14, comma 15). Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 20, del decreto legge 78/2010, che ha disposto la soppressione di una serie di enti elencati nell'Allegato 2 al medesimo decreto-legge e il trasferimento dei compiti e delle attribuzioni esercitati ad altre amministrazioni. La disposizione in esame chiarisce che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.Valorizzazione patrimonio immobiliare (articolo 33). Viene istituita una Società di gestione del risparmio (Sgr), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Tesoro, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione. I fondi istituiti dalla Sgr possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d'investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. I fondi possono inoltre - previo decreto attuativo di via XX Settembre - partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione. La norma prevede quindi la liquidazione della società Patrimonio dello Stato Spa. Si specifica poi che ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti con le procedure previste dall'art. 58 del Dl 112/2008, a fronte della correlata emissione di quote, nonché quelli trasferiti ai sensi del DLgs 85 del 2010 (federalismo demaniale). Condizione preliminare per gli apporti dei beni o degli immobili è il progetto di utilizzo o di valorizzazione (proposto anche dai privati) approvato con delibera dell'ente, previo esperimento di procedura di selezione di evidenza pubblica da parte della Sgr. In caso di beni trasferiti nell'ambito del federalismo demaniale, la domanda di acquisizione può essere motivata dal trasferimento dei beni ai fondi. Gli apporti al fondo non danno luogo a redditi imponibili o a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. Inoltre, per l'insieme degli apporti e delle eventuali successive retrocessioni, è dovuta un'imposta sostitutiva in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.