Liberalizzazione del collocamento (articolo 29, comma 1). Si sostituisce l'articolo 6 della Legge Biagi che disciplina i regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro, introducendo misure di semplificazione amministrativa e volte ad assicurare la trasparenza operativa. In sintesi, si autorizza a svolgere attività di intermediazione: le scuole, le università, pubbliche e private, i comuni (anche in forma associata e le comunità montane), le camere di commercio, le associazioni sindacali e datoriali. E ancora: i patronati, gli enti bilaterali, le associazioni senza fini di lucro, l'Enpals, i siti internet no profit e un apposito ente dell'ordine nazionale dei consulenti del lavoro. Per tutti i soggetti ammessi al "nuovo" collocamento l'autorizzazione all'attività di intermediazione è subordinata all'interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale Cliclavoro (secondo modalità definite con decreto del ministero del Lavoro da adottare entro 30 giorni), e al rilascio alle Regioni e al ministero del Lavoro di ogni informazione utile ai fini del monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 2mila a 12mila euro) e con la sospensione dell'attività.
Liberalizzazione servizi e attività economiche (articolo 29, commi 1-bis e da 2 a 4). Si prevede che il Governo, sentita l'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi, istituita presso via Arenula, elabori proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. In ogni caso, decorso il termine di 8 mesi dalla conversione del decreto legge in esame, tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. Questa liberalizzazione non si applica alle categorie implicitamente menzionate dall'art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
Negozi, apertura e chiusura liberalizzate (articolo 35, commi 6 e 7). Si introduce un regime sperimentale di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città d'arte. La nuova disposizione esclude ora, per l'attività commerciale, anche l'obbligo di rispettare vincoli e prescrizioni in tema di orari di apertura e chiusura giornaliera, di chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Tale esenzione non è però né generalizzata né definitiva. Da un lato, infatti, la norma attribuisce espressamente carattere sperimentale al nuovo regime; dall'altro esenta dai suddetti vincoli i soli esercizi commerciali siti in comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche e d'arte. I vincoli e prescrizioni di orario e sulle chiusure festive e infrasettimanali continueranno, perciò, a valere per gli esercizi commerciali di tutti gli altri comuni. Specifica importante: si vincolano Regioni ed enti locali ad adeguare al nuovo regime le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro la data del 1° gennaio 2012.
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