Alla Camera dei Deputati è in esame la proposta di legge costituzionale n°1990, recante disposizioni volte alla soppressione delle Province, mediante la modifica degli artt. 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione. Ogni singolo italiano spende annualmente 160 euro per il mantenimento dei costi delle Province (che in atto sono ben 110 nel nostro Paese). Le province più costose sono quelle del Centro Italia, con una media di 178,49 euro annui per cittadino. Il primato negativo appartiene alla Toscana, seguita da Marche (214 euro pro-capite) ed Umbria (204 euro pro-capite). Nel Nord-ovest mediamente le province costano 164,34 euro pro capite ( si segnala il Piemonte, con oltre 205 euro di spesa pro-capite), mentre nel nord-est 164,30 euro a cittadino. Le province del Sud Italia sono le meno costose: 143,21 euro per ogni cittadino, nonostante il caso emblematico della Basilicata, le cui province costano oltre 240 euro all’anno ad ogni singolo residente. I dati dicono senza timore di smentita che i costi di gestione sono tanto più elevati quanto più rossi (politicamente parlando) sono gli amministratori degli enti. La parte “spesa” del bilancio delle Province è dominata dai costi del personale, ma giova ricordare che per i 4.200 rappresentanti eletti nei consigli provinciali, gli italiani spendono 115 milioni di euro ogni anno. Ma quali sono le funzioni delle Province? Cliccare qui per una breve elencazione delle stesse.
ART. 1.(Modifica della rubrica del titolo V dellaparte seconda della Costituzione).1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Le Regioni e i Comuni ».
ART. 2.(Modifiche all’articolo 114 della Costituzione).1. Il primo comma dell’articolo 114della Costituzione è sostituito dal seguente:« La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato ».2. Il secondo comma dell’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:« I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpifissati dalla Costituzione »
.ART. 3.(Modifiche all’articolo 117della Costituzione).1. Alla lettera p) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, la parola: « , Province » è soppressa.2. Al terzo periodo del sesto comma dell’articolo 117 della Costituzione, le parole: « , le Province » sono soppresse.
ART. 4.(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione).1. Al primo comma dell’articolo 118 della Costituzione, la parola: « Province, »è soppressa.2. Al secondo comma dell’articolo 118 della Costituzione, le parole: « , le Province » sono soppresse.3. Al quarto comma dell’articolo 118 della Costituzione, la parola: « , Province »è soppressa.
ART. 5.(Modifiche all’articolo 119della Costituzione).1. Ai commi primo, secondo e sesto dell’articolo 119 della Costituzione, le parole: « le Province, » sono soppresse.2. Al quarto comma dell’articolo 119 della Costituzione, le parole: « alle Province, » sono soppresse.3. Al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, la parola: « Province, »è soppressa.
ART. 6.(Modifica all’articolo 120della Costituzione).1. Al secondo comma dell’articolo 120della Costituzione, le parole: « , delle Province » sono soppresse.
ART. 7.(Abrogazione del secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione).1. Il secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione è abrogato.
ART. 8.(Abrogazione del primo commadell’articolo 133 della Costituzione).1. Il primo comma dell’articolo 133della Costituzione è abrogato.
ART. 9.(Norme di attuazione).1. Entro un anno dalla data di entratain vigore della presente legge costituzionale, si provvede, con legge dello Stato, a regolare il passaggio delle funzioni delle province alle regioni o ai comuni, nonché quello dei beni di proprietà e del personale dipendente delle province medesime ai citati enti.